COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. ORTYGIA AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA ALLA SOCIETA’ € 500,00; AMMENDA ALLA SOCIETA’ € 50,00; SQUALIFICA FINO AL 4.02.09 INFLITTA ALL’ALLENATORE TAGLIERI LUCIANO; INIBIZIONE FINO AL 4.02.09 INFLITTA AL SIG. DI SALVATORE LUIGI; SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL CALCIATORE PISOTTA MARCO; SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AI CALCIATORI CARUFO SIMONE, FRANCESCHINI LUCA E TOMASSETTI MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA ORTYGIA / TAGLIACOZZO DISPUTATA IL 4/01/09 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. n° 34 delL’8.1.09 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. ORTYGIA AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA ALLA SOCIETA’ € 500,00; AMMENDA ALLA SOCIETA’ € 50,00; SQUALIFICA FINO AL 4.02.09 INFLITTA ALL’ALLENATORE TAGLIERI LUCIANO; INIBIZIONE FINO AL 4.02.09 INFLITTA AL SIG. DI SALVATORE LUIGI; SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL CALCIATORE PISOTTA MARCO; SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AI CALCIATORI CARUFO SIMONE, FRANCESCHINI LUCA E TOMASSETTI MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA ORTYGIA / TAGLIACOZZO DISPUTATA IL 4/01/09 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. n° 34 delL’8.1.09 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Ortygia ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: ammenda € 500,00: perché per tutta la durata della gara ed al termine della stessa, propri sostenitori insultavano e minacciavano l'arbitro pesantemente. Inoltre gli stessi, reiterando gli insulti, accerchiavano l'automezzo dell’arbitro ostruendone così la ripartenza e, solo grazie all’intervento dei Carabinieri, il direttore di gara poteva abbandonare lo stadio; ammenda € 50,00: per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro; squalifica calciatore Pisotta Marco: a fine gara, dopo avere seguito l'arbitro mentre rientrava negli spogliatoi, lo insultava e minacciava pesantemente, quindi lo attendeva all'uscita dello spogliatoio sbarrandogli il passaggio con fare minaccioso e reiterando gli insulti; squalifica calciatore Carufo Simone: espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento istigava il pubblico ad assumere un comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro e al momento dell’espulsione insultava pesantemente l'arbitro, reiterando tale comportamento all'uscita dal terreno di gioco; squalifica calciatore Franceschini Luca: a fine gara, atteso l'arbitro nell'atrio antistante gli spogliatoi, lo insultava e minacciava pesantemente; squalifica calciatore Tomassetti Marco: a fine gara, atteso l'arbitro nell'atrio antistante gli spogliatoi, lo insultava e minacciava pesantemente. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni in quanto le proteste dei tifosi e dei tesserati della società erano da considerarsi semplici sfoghi verbali contro decisioni arbitrali reputate ingiuste, proteste fisiologiche ad una gara di calcio e non degenerate, nella specie, in atti intimidatori o di violenza nei confronti del direttore di gara. Tale tesi è stata ribadita anche in sede di audizione dinanzi alla Commissione. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, tuttavia, che gli atteggiamenti assunti sia dai tifosi, sia dai tesserati dell’Ortygia dovevano reputarsi semplici proteste, seppure smodate e reiterate, scaturite a seguito di sue decisioni tecniche non condivise. Osserva preliminarmente la Commissione Disciplinare che le sanzioni dell’ammenda di € 50,00, della squalifica inflitta al Taglieri e dell’inibizione inflitta al Di Salvatore, non sono impugnabili a norma dell’art. 45, C.G.S., con la conseguenza che l’appello, sul punto, deve essere dichiarato inammissibile Quanto alle sanzioni residue, ritiene la Commissione che le stesse possano essere lievemente ridotte in quanto, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, le condotte censurate non appaiono di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’ammenda di € 500,00 comminata alla società ad € 300,00; di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Pisotta Marco a quattro gare e di ridurre le squalifiche inflitte ai calciatori Carufo Simone, Franceschini Luca e Tomassetti Marco a tre gare, confermando nel resto l’impugnata sanzione. Dispone accreditarsi la relativa tassa ove addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it