COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIANO 1964 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIANNETTI ALESSANDRO E FINO AL 31.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ROMAGNOLI GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 34 DEL 15.1.2009 (Gara: CAVESE – PALIANO del 10.1.2009 – Campionato Allievi Provinciali Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIANO 1964 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIANNETTI ALESSANDRO E FINO AL 31.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ROMAGNOLI GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 34 DEL 15.1.2009 (Gara: CAVESE – PALIANO del 10.1.2009 – Campionato Allievi Provinciali Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società PALIANO 1964 pone in evidenza alcuni aspetti per poter meglio chiarire l’andamento dei fatti. Per quanto attiene il comportamento di GIANNETTI ALESSANDRO, la ricorrente sostiene che, a fine gara, la discussione con l’arbitro è stata di toni pacati e non certo offensivi. Precisa altresì la Società PALIANO 1964 che non può essere stato il ROMAGNOLI a lanciare a fine gara la bandierina contro il Direttore di gara, in quanto non ne era in possesso. Chiede, alla luce di quanto sopra e di ulteriori indicazioni fornite, un ridimensionamento delle sanzioni inflitte ai tesserati della Società. Dagli atti ufficiali in possesso di questa Commissione, che come è noto costituiscono fonte unica e privilegiata di prova, risulta che il ROMAGNOLI subentrato al 1^ del secondo tempo, al termine dell’incontro, dopo che l’arbitro aveva restituito le liste di gara, gli rivolgeva minacce e gli lanciava contro la bandierina dell’assistente, non colpendolo. La sanzione però può essere ricondotta entro limiti di minore gravità e rapportata alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Ritenuto, infine, che le sanzioni comminate ad allenatori inferiori ad un mese, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso relativo alla sanzione dell’Allenatore GIANNETTI ALESSANDRO; di ridurre la sanzione a carico di ROMAGNOLI GIANLUCA dal 31.5.2009 al 15.4.2009. La tassa reclamo si restituisce.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it