COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Abbiate Camp. 1^ Cat. Gir. A Gara San Marco/Abbiate del 21/12/2008 C.U. n.24 del CRL datato 30/12/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Abbiate Camp. 1^ Cat. Gir. A Gara San Marco/Abbiate del 21/12/2008 C.U. n.24 del CRL datato 30/12/2008 La società ABBIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Alessandro BENEDETTI per 4 GARE, lamentando che la sanzione inflitta appare eccessiva, tenuto conto della provocazione subita da un avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il calciatore BENEDETTI è stato espulso per doppia ammonizione. Nell’abbandonare il terreno di gioco il tesserato attuava una comportamento scorretto, manifestandosi nel proferire bestemmie. Per tale motivo va sanzionato. Successivamente, dal referto arbitrale, risulta che il BENEDETTI, per reazione ad una probabile provocazione di un avversario, lo colpiva con un calcio. Tenuto conto di quanto affermato, accertato che la provocazione si è verificata, Questa Commissione ritiene, in considerazione che, comunque, si è verificato uno scorretto atteggiamento da parte del BENDETTI, di poter ridurre lievemente la sanzione comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Alessandro BENEDETTI a 3 GARE, si dispone l’accredito della relativa tassa, se versata.
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