COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Triestina 1946 Camp. 2^ Cat. Gir. S Gara Triestina/Aldini Bariviera del 21/12/2008 C.U. n.24 della Delegazione di MILANO datato 08/01/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Triestina 1946 Camp. 2^ Cat. Gir. S Gara Triestina/Aldini Bariviera del 21/12/2008 C.U. n.24 della Delegazione di MILANO datato 08/01/2009 La società TRIESTINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il massaggiatore sig. DE ROSE Fausto sino al 29/03/2009, lamentando che la sanzione irrogata sarebbe eccessiva rispetto alla condotta tenuta dal DE ROSE. Secondo la tesi della reclamante il proprio tesserato stava parlando con un calciatore avversario ed è stato redarguito senza possibilità di giustificarsi e veniva invitato ad allontanarsi dal terreno di gioco e seppure la reazione si è manifestata in maniera focosa non sarebbe stato trattenuto da altri dirigenti ed ha tenuto per il braccio l’arbitro solo per cercare di fornire spiegazioni. Chiede di conseguenza la cancellazione della sanzione o una congrua riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince chiaramente che i fatti ascritti al sig. DE ROSE coincidono con le motivazioni del provvedimento reso dal GS in prime cure. Appare, pertanto, del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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