COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Paladina Calcio Camp. C.5 Femminile Gir. C Gara Villa Albese/Paladina del 06/12/2008 C.U. n.22 del CRL datato 12/12/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 29/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Paladina Calcio Camp. C.5 Femminile Gir. C
Gara Villa Albese/Paladina del 06/12/2008
C.U. n.22 del CRL datato 12/12/2008
La società PALADINA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-6; penalizzato di un punto in classifica e inflitto un’ammenda di Euro 250,00=, lamentando che il ritardo nella presentazione in campo sia stato di soli 25 minuti e che la squadra della reclamante abbia chiesto la possibilità di cambiarsi velocemente, in tempo utile.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: risulta ammesso dalla stessa reclamante, il ritardo nella presentazione in campo. Risulta anche che al momento della presentazione, le giocatrici fossero in abiti borghesi e non in tenuta di gioco.
Il referto arbitrale, unica fonte di prova, assume che decorso il termine concesso per l’attesa, il direttore di gara non abbia potuto darvi inizio perché la squadra della PALADINA non era nelle condizioni previste dalla normativa vigente per la disputa della gara. Alla stregua di quanto precede, il provvedimento adottato dal GS appare ineccepibile e pertanto, meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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