COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.77 del 28/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. VALLE DEL LETE – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA CERRESE – VALLE DEL LETE DELL’ 11.01.2009 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIRONE A – 15^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.77 del 28/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. VALLE DEL LETE – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA CERRESE – VALLE DEL LETE DELL’ 11.01.2009 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIRONE A – 15^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società Valle del Lete e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente pur riconoscendo che il calciatore Zullo Carmine ed il calciatore Pezzullo Angelico hanno tenuto un comportamento sanzionabile nei confronti dell’arbitro, rappresenta come si sono svolti i fatti e chiede una riduzione delle squalifiche loro inflitte dal G.S. Per quanto riguarda il calciatore Petraccaro Domenico, invece, viene sostenuto che lo stesso a fine gara ha chiesto solo spiegazioni all’arbitro e, di conseguenza, chiede che la sanzione venga revocata. Va rappresentato che l’art. 45, comma 3, lett. a, del C.G.S. stabilisce che non è impugnabile la sanzione della squalifica dei calciatori fino a due giornate. Pertanto, la squalifica del calciatore Petraccaro Domenico non può essere valutata da questa C.D. e, pertanto, rimane nel limite fissato dal G.S. Il comportamento tenuto dal calciatore Pezzullo Angelico, alla luce delle risultanze del supplemento di rapporto, che va sommato alla espulsione dal campo per somma di ammonizioni, appare sanzionato correttamente dal G.S. e, quindi, vanno confermate le tre giornate di squalifica per lo stesso. Per quanto attiene alla sanzione inflitta al calciatore Zullo Carmine, questa C.D. ritiene equa la riduzione di una giornata di squalifica in quanto il comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara non appare di gravità tale da giustificare le quattro giornate inflitte dal G.S. P.Q.M. delibera di ridurre la squalifica al calciatore Zullo Carmine a tre giornate e di confermare la squalifica del calciatore Pezzullo Angelico. Dichiara, inoltre, non impugnabile la sanzione inflitta al calciatore Petraccaro Domenico, che così rimane confermata nel limite stabilito dal G.S. Nulla per la tassa non versata.
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