COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. ESCOLCA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 dell’11.12.2008. Gara Sadali / Escolca del 30.11.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. ESCOLCA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 dell’11.12.2008. Gara Sadali / Escolca del 30.11.2008. La U.S. Escolca ha ricorso avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha rigettato il reclamo in prima istanza presentato dalla stessa Società, avverso la regolarità della gara svoltasi il 30.11.2008, ritenendo non sussistere alcuna prova circa il fatto che ad essa partecipò un giocatore diverso da quello identificato in distinta ( tenuto conto che la identificazione dei giocatori partecipanti era regolarmente avvenuta prima dell’inizio della stessa da parte dell’arbitro). La U.S. Escolca, impugnando la suddetta decisione, ha reiterato le proprie ragioni di contestazione sulla regolarità dell’incontro. In particolare, ha ribadito che prima dell’inizio della partita il direttore di gara consegnò al dirigente accompagnatore della squadra ricorrente la distinta della squadra avversaria, sottoscritta dal dirigente e dal medesimo arbitro. Detto documento riportava i nominativi dei giocatori fino al n° 16, mentre i successivi n° 17 e n° 18 non recavano alcuna iscrizione. Al minuto 26° del secondo tempo veniva effettuata una sostituzione da parte del Sadali, con inserimento di un giocatore portante il n° 18, in precedenza non indicato né comunicato alla squadra avversaria. Alla richiesta di spiegazioni dei dirigenti della Escolca, l’arbitro dichiarava di non aver voluto comunicare l’iscrizione del n° 18 inserito in distinta. In tale occasione, i dirigenti ed i giocatori dell’Escolca avevano inoltre notizia che un giocatore del Sadali inserito in distinta, tale Ligas Andrea, non aveva preso parte all’incontro. La reclamante ha pertanto domandato che, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo, la Commissione voglia omologare la gara col punteggio di 3 a 0 a favore della stessa società Escolca. La società Sadali ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha sostenuto la piena regolarità della gara, dal momento che la integrazione della lista, attraverso l’inserimento del giocatore n° 18 ( Dessì Sandro), avvenne prima dell’inizio dell’incontro, e dietro autorizzazione dell’arbitro. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha dichiarato, per quanto concerne il portiere della squadra del Sadali, pur non avendo potuto ripeterne il riconoscimento a fine gara, di essere certa trattarsi di colui che risultava inserito in elenco. Tale coincidenza è emersa nel corso della convocazione del giocatore Ligas Andrea davanti a questa Commissione. Per quanto concerne i due giocatori non inseriti nell’elenco consegnato alla società Escolca, il direttore di gara ha confermato che il mancato inserimento discese da una sua dimenticanza. In particolare, uno dei due fu dallo stesso direttore di gara riconosciuto prima dell’inizio dell’incontro, quando egli aveva già consegnato l’elenco alla società Escolca. Quanto all’altro giocatore, lo stesso arbitro ha dichiarato di non poter confermare di averlo riconosciuto. Il rappresentante della società Escolca, avendo chiesto di essere sentito, ha confermato davanti a questa Commissione il contenuto del reclamo. La Commissione, alla luce delle risposte rese dall’arbitro, che ha dichiarato di non poter confermare di aver riconosciuto prima dell’inizio della gara, uno dei due giocatori del Sadali inseriti nell’elenco, così come previsto dalla regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, ritiene che l’incontro non si è svolto in modo regolare, per errore dell’arbitro, e che siano perciò giustificate le ragioni addotte dalla società Escolca. Per tali motivi DELIBERA di accogliere il reclamo e dispone la non omologazione del risultato, ordinandone la ripetizione a data che verrà fissata con separato provvedimento da questo Comitato. Dispone altresì il non addebito della tassa.
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