COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 109 Stagione sportiva 2008/09 Gara Indomita Quarata – Santa Fiora (1-1) del 4/1/09. Campionato di II categoria. In C.U. R.T. n.35 dell’8/1/09

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 109 Stagione sportiva 2008/09 Gara Indomita Quarata – Santa Fiora (1-1) del 4/1/09. Campionato di II categoria. In C.U. R.T. n.35 dell’8/1/09 Reclamo della società Santa Fiora avverso la squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Trabalza Cristiano il quale “Espulso per avere offeso il D.G. dopo la notifica reiterava le offese. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante sostiene che il D.G. ha male interpretato le parole del calciatore espresse comunque in modo “non troppo riguardoso”. Nega la reiterazione del fatto e ricorda l’ineccepibile carriera sportiva del suo tesserato. L’arbitro, sentito per le vie brevi in ordine al reclamo, ha confermato il contenuto del primo rapporto. La C.D. esaminati gli atti ufficiali e le risultanze istruttorie, respinge il reclamo. E’ fatto notorio e normativamente previsto che il contenuto del rapporto arbitrale costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione delle gare. Nel caso di specie non vi è alcun motivo che possa far pensare ad una versione diversa dei fatti rispetto a quella verbalizzata dall’arbitro. In punto di quantificazione della sanzione, la stessa appare ben graduata in ordine ai fatti ascritti all’incolpato. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa
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