COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE – TUORO DISPUTATA IL 06.01.2009 A FICULLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 08.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE MAZZIERI DAVID FINO AL 13.03.2009; – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LAHO ALDO TRE GIORNATE DI GARA; – PER L’AMMENDA DI €.300,00. – PER L’AMMENDA DI €. 250,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE – TUORO DISPUTATA IL 06.01.2009 A FICULLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 08.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE MAZZIERI DAVID FINO AL 13.03.2009; - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LAHO ALDO TRE GIORNATE DI GARA; - PER L’AMMENDA DI €.300,00. - PER L’AMMENDA DI €. 250,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.01.09, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’audizione del direttore di gara dinnanzi a questa Commissione ha consentito di ricostruire puntualmente i fatti verificatesi durante e dopo la gara. Ne consegue che l’inibizione inflitta al dirigente Mazzieri David e la squalifica irrogata al calciatore Laho Aldo debbano essere confermate integralmente; per quanto riguarda il comportamento del pubblico e dei tesserati, esso è senza dubbio meritevole di sanzione, ma le ammende possono essere contenute in €. 150,00 ciascuna. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società U.P.D. Tuoro, riduce la sanzione dell’ammenda per comportamento offensivo e minaccioso dei tesserati nei confronti dell’arbitro ad €.150,00; riduce altresì, l’ammenda per comportamento offensivo del pubblico nei confronti dell’arbitro ad €. 150,00. Conferma nel resto le decisioni del G.S. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it