COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/01/200 Delibera della Commissione Disciplinare 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE – TUORO DISPUTATA IL 06.01.2009 A FICULLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 08.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE MAZZIERI DAVID FINO AL 13.03.2009; – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LAHO ALDO TRE GIORNATE DI GARA; – PER L’AMMENDA DI €.300,00. – PER L’AMMENDA DI €. 250,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/01/200
Delibera della Commissione Disciplinare
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE – TUORO
DISPUTATA IL 06.01.2009 A FICULLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 08.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE MAZZIERI DAVID FINO AL 13.03.2009;
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LAHO ALDO TRE GIORNATE DI GARA;
- PER L’AMMENDA DI €.300,00.
- PER L’AMMENDA DI €. 250,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.01.09, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e
richiesta di riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione del direttore di gara dinnanzi a questa Commissione ha consentito di ricostruire puntualmente i
fatti verificatesi durante e dopo la gara. Ne consegue che l’inibizione inflitta al dirigente Mazzieri David e la
squalifica irrogata al calciatore Laho Aldo debbano essere confermate integralmente; per quanto riguarda il
comportamento del pubblico e dei tesserati, esso è senza dubbio meritevole di sanzione, ma le ammende
possono essere contenute in €. 150,00 ciascuna.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società U.P.D. Tuoro, riduce la sanzione dell’ammenda
per comportamento offensivo e minaccioso dei tesserati nei confronti dell’arbitro ad €.150,00; riduce
altresì, l’ammenda per comportamento offensivo del pubblico nei confronti dell’arbitro ad €. 150,00.
Conferma nel resto le decisioni del G.S.
•DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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