COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE MORETTI ALESSANDRO, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ QUARTICCIOLO LAZIO SIG. BOMPANI AUGUSTO, PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA 1 E 40 COMMA 4 NOIF E 10 COMMI 2 E 4 C.G.S., NONCHE’ DELLA SOCIETA’ QUARTICCIOLO LAZIO AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE MORETTI ALESSANDRO, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ QUARTICCIOLO LAZIO SIG. BOMPANI AUGUSTO, PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA 1 E 40 COMMA 4 NOIF E 10 COMMI 2 E 4 C.G.S., NONCHE’ DELLA SOCIETA’ QUARTICCIOLO LAZIO AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 1 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del calciatore Alessandro Moretti, tesserato con la Società QUARTICCIOLO SRL, della Società stessa , del suo Presidente Augusto Bompani per tutte le violazioni di cui al dispositivo. Nell’atto del 09.09.2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti di quanto loro addebitato, per avere il calciatore MORETTI ALESSANDRO sottoscritto una richiesta di tesseramento con la Società QUARTICCIOLO SRL, a firma del Presidente Sig. AUGUSTO BOMPANI, mentre il medesimo calciatore era ancora tesserato per la Società REAL TOR SAPIENZA, precisa comunque il Procuratore Federale Villani, che il predetto atleta non ha partecipato ad alcuna gara nelle fila della Società QUARTICCIOLO. Il competente Ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società stessa con nota inviata il 10.10.2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva sussistente la responsabilità della Società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, quali il calciatore, del presidente che aveva sottoscritto la richiesta del tesseramento del giocatore poi utilizzato irregolarmente e dei dirigenti per avere gli stessi, sottoscritto lo distinte di gara. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, mentre risultavano assenti i deferiti e né la Società ha fatto pervenire controdeduzioni al riguardo. A questo punto il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva per il calciatore MORETTI ALESSANDRO la squalifica per tre mesi, per il presidente AUGUSTO BOMPANI l’inibizione per sei mesi e per la Società QUARTICCIOLO l’ammenda di € 500. Questa Commissione, dopo un attenta valutazione e dopo aver puntualmente analizzato il caso in oggetto, ritiene che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. E’ pur vero che il Presidente BOMPANI avrebbe dovuto effettuare con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento de quo, perché già tesserato per altra Società, e che certamente la revoca di tesseramento consegue sempre ad un evidente irregolarità commessa dalla Società, che richiede il tesseramento stesso. C’è anche però da porre all’attenzione che il mancato utilizzo del calciatore MORETTI da parte della società QUARTICCIOLO dimostra in effetti un chiaro sintomo di assoluta buona fede. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare, valutate le circostanze DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore MORETTI ALESSANDRO la squalifica per 1 gara, al Presidente Sig. AUGUSTO BOMPANI 15 giorni di inibizione ed infine alla Società QUARTICCIOLO SRL l’ammenda di € 150,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. Si comunichi .
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