COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ALLENATORE DELL’ASD PONTINIA, REZZONICO ALVARO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ALLENATORE DELL’ASD PONTINIA, REZZONICO ALVARO La Procura Federale con atto del 14 novembre 2008 ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Rezzonico Alvaro, allenatore dell’ASD Pontinia, per violazione dell’articolo 1 comma 1 e 5 comma 1 del CGS. A sostegno dell’atto di deferimento l’Organo inquirente e requirente rileva che il calciatore Zanutto Gabriele, tesserato con la stessa società Pontinia, inviava un esposto al Comitato Regionale Lazio che, a sua volta, inviava la missiva per competenza alla Procura, in cui l’esponente si doleva delle dichiarazioni rilasciate dal Rezzonico all’atto dell’esonero dalla conduzione della squadra; dichiarazioni riprese integralmente dal quotidiano Latina Oggi e pubblicate con rilevo. La Procura rilevava che, effettivamente, il Rezzonico aveva rilasciato tali dichiarazioni, nelle quali si sosteneva testualmente che lo Zanutto, fosse “un giocatore con un po’ di piede, tanta lingua e zero cervello” mentre nei confronti dei dirigenti del Pontinia si lasciava andare ad espressioni quali “presidente e diesse si sono dimostrati delle vere e proprie bisce in mocassino, perché valgono davvero poco”. Le suddette dichiarazioni non vennero all’epoca né smentite né contestate dall’estensore mentre il Rezzonico dichiarava di essersi successivamente scusato privatamente con il solo calciatore privatamente, senza che tale circostanza assumesse alcun rilievo mediatico a differenza delle citate dichiarazioni. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione del 7 gennaio 2009 per la discussione del deferimento assegnando alle parti giorni cinque ante per il deposito di memorie ed istanze difensive. Nessuno compariva per il deferito nella riunione citata né lo stesso faceva pervenire alcuno scritto difensivo. Il rappresentante della Procura concludeva per l’affermazione di responsabilità del deferito e con l’irrogazione della sanzione di € 2.000,00 di ammenda. Rileva la Commissione come i fatti denunciati siano provati abbondantemente e corrispondano effettivamente alla fattispecie sanzionata dalle disposizioni regolamentari citate. Le dichiarazioni del Rezzonico, pur rese in un contesto di particolare esposizione psicologica per l’avvenuto esonero, sono assolutamente ingiustificate in quanto non mirano a contestare il provvedimento con argomentazioni tecniche e regolamentari ma contengono quasi esclusivamente contumelie ed insulti gratuiti. La sanzione richiesta, però, come è costante giurisprudenza della Commissione, eccede quei limiti che, a parere della giudicante, non debbono essere valicati in ambito dilettantistico dove non debbono irrogarsi sanzioni pecuniarie a carico di tesserati che svolgono la loro attività senza chicchessia assimilabile ad uno stipendio; la sanzione viene quindi commisurata all’addebito nella misura di cui al dispositivo. La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso, DELIBERA Di ritenere il deferito responsabile degli addebiti mossi e per l’effetto gli commina la squalifica per mesi tre. Le sanzioni irrogate decorrono dalla data della comunicazione agli interessati. Da mandato alla segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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