COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DELLA ASD ANZIOLAVINIO E DEL SUO PRESIDENTE FRANCESCO RIZZARO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DELLA ASD ANZIOLAVINIO E DEL SUO PRESIDENTE FRANCESCO RIZZARO La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale la società ASD Anziolavinio per violazione dell’articolo 4 comma 1 e 5 comma 2 del CGS a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al suo presidente ed il Presidente Francesco Rizzaro per violazione dell’articolo 5 comma 1, 4 e 5 CGS per aver reso espressioni pesantemente lesive della reputazione della classe arbitrale nel corso di una intervista resa nella trasmissione “Sportinoro” del 27-1-2008. A sostegno dell’atto di deferimento vengono riferite le trascrizioni integrali delle espressioni rese nella trasmissione dal Presidente Rizzaro che lamentava presunti torti arbitrali subiti nella gara Anziolavinio – Fregene del 27-1-2008. La Commissione territoriale fissava la riunione del 7-1-2009 per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine sino al 3 gennaio precedente per il deposito di memorie ed istanze difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie ma presenziavano alla riunione fissata e, riconoscendo l’addebito, giustificavano le espressioni con uno scatto d’ira provocato nel Rizzaro da decisioni arbitrali sfavorevoli e ritenute palesemente ingiuste; espressioni di cui il Presidente si era pentito immediatamente, riconoscendo la buona fede degli organi federali e della classe arbitrale in genere. Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della inibizione per mesi quattro e l’ammenda di € 400,00 a carico del Presidente Francesco Rizzaro e l’ammenda di € 500,00 a carico della società Anziolavinio. La Commissione ritiene che effettivamente le espressioni rese dal Rizzaro nel corso della trasmissione citata siano effettivamente contrarie alle norme regolamentari in quanto ipotizzano espressamente una malafede arbitrale, peraltro non limitata al singolo caso ma espressione di una sorta di congiura a carico della società. La qual cosa alimenta obiettivamente le solite, trite ed infondate accuse di congiure, combine ed altro a carico di questa o quella società che, a torto o ragione, si ritenga vittima di plurime decisioni sfavorevoli. Naturalmente non vi è chi non veda come episodi favorevoli o sfavorevoli sono solo conseguenza di interpretazioni soggettive e quando frutto di evidenti errori, sempre possibili nelle umane vicende, di fatalità scollegate da qualsiasi preordinato disegno da parte di hicchessia. Ben venga dunque il pentimento postumo, ma non può tacersi che interviste di tal genere fanno male a tutto il movimento sportivo dilettantistico che ha invece bisogno di tranquillità, cavalleria e lealtà per dare il buon esempio agli atleti, giovani o meno giovani, agli spettatori ed a tutti coloro che lo compongono. La sanzione richiesta dalla Procura appare però, quanto alla natura della pena richiesta ed alla misura , eccessiva. Infatti la Commissione non può che ribadire il costante orientamento che l’ha sempre vista negare la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie a carico di dirigenti o calciatori, trattandosi di soggetti che non percepiscono mercedi per la loro attività. Anche la misura dell’inibizione è lievemente eccessiva in rapporto alle espressioni rese che, pur nella loro gravità, non sono sfociate in un atteggiamento gratuitamente ingiurioso e non sono state incontinenti in senso verbale. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto irroga al Presidente Francesco Rizzaro l’inibizione per mesi due ed alla società Anziolavinio l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dalla data di comunicazione agli interessati. Da mandato alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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