COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor SCHIAVONE Carmelo, allenatore tesserato per la U.S.D. MONFERRATO e della società A.S.D. MONFERRATO per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 35 commi 1 e 2 Reg Settore Tecnico in riferimento agli artt. 3 comma1 e 5 comma1 C.G.S.. la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 29/01/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti
del signor SCHIAVONE Carmelo, allenatore tesserato
per la U.S.D. MONFERRATO e della società A.S.D.
MONFERRATO per rispondere rispettivamente il primo
della violazione di cui all’art. 35 commi 1 e 2 Reg
Settore Tecnico in riferimento agli artt. 3 comma1 e
5 comma1 C.G.S.. la Società della violazione di cui
all’art. 4 comma 2 C.G.S.
Con atto del 511 8 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione il sig. SCHIAVONE Carmelo, allenatore della società
MONFERRATO, per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di
informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro,
della FGCI e dell’istituzione Federale nel suo complesso; la società
MONFERRATO per responsabilità oggettiva nel comportamento ascritto al
proprio tesserato.
Nella seduta 161 9, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv.
Stefano PAPA in rappresentanza della Procura Federale, il tesserato
incolpato sig. SCHIAVONE Carmelo e il sig. RANALDO Silvano in qualità di
Presidente della società U.S.D. MONFERRATO.
.P
reliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i
presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a
norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta
delle parti).
Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico
del sig. SCHIAVONE mesi due di inibizione ed € 350 di ammenda, a carico
della società MONFERRATO € 350,00 di ammenda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono
elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità della
Società incolpata e considerata la congruità della sanzione concordata,
va deliberato l’accoglimento della richiesta delle parti..
Analoghe considerazioni valgono per il sig. SCHIAVONE, solo in
riferimento alla sanzione dell’inibizione, posto che l’art. 19 comma 6
limita l’applicazione dell’ammenda ai dirigenti,soci e tesserati “della
sfera professionistica”.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare
applica, a norma dell’art.23 C.G.S., le seguenti sanzioni:
- a carico del sig. SCHIAVONE Carmelo mesi due di inibizione
- a carico della società U.S.D. MONFERRATO ammenda di € 350,00
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