COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor SCHIAVONE Carmelo, allenatore tesserato per la U.S.D. MONFERRATO e della società A.S.D. MONFERRATO per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 35 commi 1 e 2 Reg Settore Tecnico in riferimento agli artt. 3 comma1 e 5 comma1 C.G.S.. la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor SCHIAVONE Carmelo, allenatore tesserato per la U.S.D. MONFERRATO e della società A.S.D. MONFERRATO per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 35 commi 1 e 2 Reg Settore Tecnico in riferimento agli artt. 3 comma1 e 5 comma1 C.G.S.. la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 5118 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. SCHIAVONE Carmelo, allenatore della società MONFERRATO, per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro, della FGCI e dell’istituzione Federale nel suo complesso; la società MONFERRATO per responsabilità oggettiva nel comportamento ascritto al proprio tesserato. Nella seduta 1619, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Stefano PAPA in rappresentanza della Procura Federale, il tesserato incolpato sig. SCHIAVONE Carmelo e il sig. RANALDO Silvano in qualità di Presidente della società U.S.D. MONFERRATO. .P reliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico del sig. SCHIAVONE mesi due di inibizione ed € 350 di ammenda, a carico della società MONFERRATO € 350,00 di ammenda. MOTIVI DELLA DECISIONE Preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità della Società incolpata e considerata la congruità della sanzione concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle parti.. Analoghe considerazioni valgono per il sig. SCHIAVONE, solo in riferimento alla sanzione dell’inibizione, posto che l’art. 19 comma 6 limita l’applicazione dell’ammenda ai dirigenti,soci e tesserati “della sfera professionistica”. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica, a norma dell’art.23 C.G.S., le seguenti sanzioni: - a carico del sig. SCHIAVONE Carmelo mesi due di inibizione - a carico della società U.S.D. MONFERRATO ammenda di € 350,00
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