COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS GOTI 97 – GARA SPORTING GUARDIA / VIRTUS GOTI 97 DEL 19.10.08 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS GOTI 97 – GARA SPORTING GUARDIA / VIRTUS GOTI 97 DEL 19.10.08 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza del reclamo medesimo. In particolare, alla luce del disposto dell’art. 19, comma 4, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, concernente l’ipotesi di condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, ritenuto di dover irrogare una sanzione equa, rispetto all’effettiva gravità del comportamento contestato; P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Goti ’97, di ridurre la squalifica a due giornate di gara, a carico del calciatore Iannotta Lucio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it