COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO HERMES F.C. CASAGIOVE – GARA E. ZUPO TEANO / HERMES F.C. CASAGIOVE DEL 26.10.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO HERMES F.C. CASAGIOVE – GARA E. ZUPO TEANO / HERMES F.C. CASAGIOVE DEL
26.10.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata sul C.U. n. 39 del 13 novembre 2008, pagina 693;
visti gli atti ufficiali; letto il reclamo della società Hermes Casagiove, proposto avverso le sanzioni
disciplinari, inflitte dal G.S.T., pubblicate sul C.U. n. 33 del 30 ottobre 2008, pagina 564, del C.R.
Campania, a carico del dirigente accompagnatore della società reclamante, sig. Corsale Roberto; sentito
a chiarimenti il direttore di gara, rileva la fondatezza del reclamo medesimo. Invero, dalle dichiarazioni
rese dall’arbitro, in sede di audizione, si evince chiaramente e senza ombra di dubbio che il dirigente
allontanato, a fine gara, dall’arbitro stesso, sia altra persona fisica, di età ben diversa da quella del sig.
Corsale Roberto. Sul punto, non essendo possibile l’identificazione del colpevole, questa C.D.T. dispone
che la società Hermes F.C. Casagiove sia sanzionata, per responsabilità oggettiva, con l’ammenda di
euro 50,00. Per quanto attiene, poi, al terzo punto del reclamo, questa C.D.T. avendo accertato, in sede
di audizione del direttore di gara, l’attribuzione delle responsabilità, giudica superata la richiesta, della
società reclamante, di trasmissione degli atti alla Procura Federale, finalizzata all’acclaramento dei reali
accadimenti. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, proposto dalla società Hermes F.C. Casagiove, di annullare
la sanzione dell’inibizione, a carico del sig. Corsale Roberto, fino al 25.11.2008; di infliggere, a
carico della società Hermes F.C. Casagiove, l’ammenda di euro 100,00; nulla dispone in ordine
alla tassa reclamo, non versata.
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