COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N.A.C. SPARANISE – GARA N.A.C. SPARANISE / ATL. GIUGLIANO DEL 2.11.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N.A.C. SPARANISE - GARA N.A.C. SPARANISE / ATL. GIUGLIANO DEL 2.11.2008 – 1^
CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Invero, le affermazioni ella società
reclamante risultano del tutto contrastanti con quanto risultante dal rapporto di gara, in cui l’arbitro
riferisce che il calciatore Manno Niccolò (della società N.A.C. Sparanise) all’atto della sua espulsione, al
29° minuto del secondo tempo, aveva dapprima cercat o di aggredirlo fisicamente, non riuscendovi
perché trattenuto dai compagni di squadra, ingiuriandolo poi, e, perfino, minacciarlo in modo del tutto
esplicito. Peraltro, congrua ed adeguata alla violazione commessa appare la sanzione irrogata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società N.A.C. Sparanise; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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