COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEI SIGG. EROS LAMAIDA (PRESIDENTE DELL’A.S.D. VIGOR VELINA), GIUSEPPE GATTO (GIA’ PRESIDENTE DELL’A.C.F. CILENTO 2000), GIANLUCA TROTTA (GIA’ DIRIGENTE DELL’A.C.F. CILENTO 2000), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 39 N.O.I.F.; A CARICO DELL’A.S.D. VIGOR VELINA, EX ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA: A CARICO DEI SIGG. EROS LAMAIDA (PRESIDENTE DELL’A.S.D. VIGOR VELINA),
GIUSEPPE GATTO (GIA’ PRESIDENTE DELL’A.C.F. CILENTO 2000), GIANLUCA TROTTA (GIA’
DIRIGENTE DELL’A.C.F. CILENTO 2000), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
ED ART. 39 N.O.I.F.; A CARICO DELL’A.S.D. VIGOR VELINA, EX ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 14 ottobre 2008, che ha fatto seguito all’atto di
deferimento del Sig. Procuratore Federale Vicario, avv. Alfredo Mensitieri, in data 17 settembre 2008,
protocollo 1132/225, a carico dei Sigg.: Eros Lamaida, presidente dell’ASD Vigor Velina; Giuseppe Gatto,
già presidente dell’ACF Cilento 2000; Gianluca Trotta, già dirigente dell’ACF Cilento 2000, ai quali è stata
contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e dell’art. 39 N.O.I.F., nonché a carico dell’A.S.D.
Vigor Velina, alla quale è stata contestata la violazione dell’ex art. 4, comma 1, C.G.S.; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 17 novembre 2008 sono risultati presenti il deferito, sig. Eros Lamaida, e l’A.S.D. Vigor
Velina, rappresentata sempre dal sig. Eros Lamaida. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto
avv. Leonardo Cotugno, preso atto dell’assenza dei deferiti, Sig. Giuseppe Gatto e Sig. Gianluca Trotta,
sebbene ritualmente convocati, ritenendone provata la colpevolezza, ha chiesto, nelle sue conclusioni:
per il Sig. Giuseppe Gatto, all’epoca dei fatti presidente dell’ACF Cilento 2000, sei mesi di inibizione; per
il sig. Gianluca Trotta, all’epoca dei fatti dirigente dell’ACF Cilento 2000, sei mesi di inibizione. Il
rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno – preso atto del patteggiamento
proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dal sig. Eros Lamaida –, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig.
Eros Lamaida, presidente dell’ASD Vigor Velina, due mesi di inibizione; per la società, l’ammenda di
350,00 euro. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rilevate le risultanze degli atti,
nell’ambito delle quali il riconoscimento della propria responsabilità da parte del sig. Eros Lamaida, in
proprio e quale presidente dell’ASD Vigor Velina, ritiene che il deferimento sia fondato e che, per l’effetto,
debba essere confermata la sanzione, così come “patteggiata”, ai sensi dei richiamati artt. 23 e 24
C.G.S., tra le parti deferite ed il Sostituto Procuratore Federale: a carico del sig. Eros Lamaida, mesi due
di inibizione; a carico della società Vigor Velina, l’ammenda di 350,00 euro. Viceversa, questa C,.D.T.,
constatata, senza ombra di dubbio, la responsabilità dei Sigg. Gatto Giuseppe e Gianluca Trotta,
presidente e dirigente, all’epoca dei fatti, della società Cilento 2000, in ordine alle violazioni
rispettivamente ascritte, ritiene congrue ed adeguate le richieste del Sostituto Procuratore Federale,
atteso che i due dirigenti deferiti, come innanzi individuati, con specifica responsabilità a proprio carico,
hanno provveduto al tesseramento della calciatrice Martina Domenica Di Mauro, senza che la stessa
avesse prestato il suo consenso, producendo documentazione non veritiera, perché non sottoscritta
dall’interessata, ricevuta da terzi ed utilizzata senza che ne fosse controllata la veridicità. Sulla base delle
specificate ed accertate violazioni, questo Collegio ritiene di dover confermare, a carico dei sigg. Gatto
Giuseppe e Gianluca Trotta la sanzione richiesta dal Sostituto Procuratore Federale, ovvero mesi sei di
inibizione. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al signor Eros Lamaida, quale presidente della
società Vigor Velina, la sanzione dell’inibizione per mesi due; di infliggere l’ammenda di euro
350,00 a carico della società Vigor Velina; di infliggere ai sigg. Gatto Giuseppe e Gianluca Trotta,
rispettivamente presidente e dirigente della società ACF Cilento 2000, la sanzione dell’inibizione,
a carico di ciascuno di essi, per mesi sei.
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