• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 27/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA: A CARICO DEI SIGG. CARMINE PAGANO (GIA’ PRESIDENTE DELL’A.S.D.
BATTIPAGLIESE ED AL MOMENTO DEI FATTI SOGGETTO PERSEGUIBILE AI FINI DISCIPLINARI AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 5, C.G.S.), GIOVANNI FIORILLO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A
FAVORE DELLA SOCIETA’ ASD. SC SEI CASALI), ART. 7, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DELL’A.S.D. BATTIPAGLIESE, ART. 4, COMMI 2 E 5, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’ASD.SC SEI CASALI, ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 27/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA: A CARICO DEI SIGG. CARMINE PAGANO (GIA’ PRESIDENTE DELL’A.S.D.
BATTIPAGLIESE ED AL MOMENTO DEI FATTI SOGGETTO PERSEGUIBILE AI FINI DISCIPLINARI AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 5, C.G.S.), GIOVANNI FIORILLO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A
FAVORE DELLA SOCIETA’ ASD. SC SEI CASALI), ART. 7, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DELL’A.S.D. BATTIPAGLIESE, ART. 4, COMMI 2 E 5, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’ASD.SC SEI CASALI, ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA.
Il Procuratore Federale con atto di incolpazione dell’8 settembre 2008, ha deferito a questa Commissione
Disciplinare:
1) il Sig. Pagano Carmine, già Presidente della Battipagliese ed al momento dei fatti soggetto
perseguibile ai fini disciplinari ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S., per violazione dell’art. 7, comma 1 e
2, del C.G.S., per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Real Ebolitana
– Battipagliese dell’11.5.2008, allo scopo di assicurare un vantaggio alla Battipagliese;
2) il Sig. Fiorillo Giovanni, all’epoca dei fatti tesserato con la società Sei Casali, per violazione dell’art.
7, comma 1 e 2, del C.G.S., per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
Real Ebolitana – Battipagliese dell’ 11.5.2008, allo scopo di assicurare un vantaggio alla Battipagliese;
3) la società A.S.D. Battipagliese, per violazione dell’art. 4, comma 2 e 5, del C.G.S., a titolo di
responsabilità oggettiva, conseguente a quanto ascritto al sig. Pagano, ed a titolo di responsabilità
presunta, conseguente a quanto ascritto al sig. Fiorillo;
4) la società A.S.D. Sei Casali, per violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., a titolo di
responsabilità oggettiva conseguente a quanto ascritto al tesserato Giovanni Fiorillo.
Nei termini a difesa, i relativi difensori nominati dai deferiti hanno presentato memorie difensive.
- L’avv. Giovanni Calabrese, in qualità di difensore del sig. Carmine Pagano, impugna il deferimento
Procura Federale per: a) improcedibilità per difetto della qualifica di tesserato all’epoca dei fatti per cui è
procedimento e non configurabilità dell’ipotesi prevista dall’art. 1 comma 5 del C.G.S. per assoluta
irrilevanza del materiale probatorio acquisito; b) totale insussistenza della violazione contestata, per
mancanza di validi ed attendibili riscontri probatori alle dichiarazioni testimoniali su cui fonda il deferimento;
c) per mancato raggiungimento della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” richiesta dalla giurisprudenza in
materia di illecito sportivo; richiedendo, in via preliminare, di dichiarare l’improcedibilità del deferimento e,
nel merito, di prosciogliere il Pagano da ogni addebito.
- L’avv. Michele Cozzone, in qualità di difensore della A.S.D. Battipagliese, impugna il deferimento
della Procura Federale per i medesimi motivi esposti dall’avv. Calabrese, richiedendo, in via preliminare, la
derubricazione della responsabilità da oggettiva a presunta, per l’assenza, in capo al Sig. Pagano Carmine,
della qualifica di tesserato con la società medesima all’epoca dei fatti per cui è causa; nel merito, di
prosciogliere la società da qualsiasi addebito.
- L’avv. Ortensio Stanzione, in qualità di difensore della A.S.D. Sei Casali, eccepisce, in via
preliminare, l’assoluta carenza di legittimazione passiva della società, per aver già terminato il tesserato
Fiorillo ogni attività agonistica per conto della stessa all’epoca dei fatti per cui è causa; nel merito,
l’infondatezza di ogni addebito mosso, richiedendo il proscioglimento.
In data 23 settembre 2008, il Presidente del Comitato Regionale Campania, avv. Salvatore Colonna, invia a
questa Commissione copia della denuncia presentata dall’A.S.D. Forza e Coraggio, avente ad oggetto la
posizione del sig. Carmine Pagano, quale “presidente di fatto” dell’A.S.D. Battipagliese.
I difensori edotti, l’avv. Michele Cozzone, in qualità di difensore della A.S.D. Battipagliese, e l’avv. Giovanni
Calabrese, in qualità di difensore del Sig. Pagano, presentavano, rispettivamente in data 15 ottobre 2008
ed in data 16 ottobre 2008, memorie integrative a difesa, sulla irrilevanza di quanto denunciato dalla A.S.D.
Forza e Coraggio.
Seduta del 20 ottobre 2008.
- L’avv. Giovanni Calabrese, in qualità di difensore del Sig. Pagano, eccepisce in via preliminare
l’improcedibilità per i motivi esposti in memoria;
- l’avv. Michele Cozzone, in qualità di difensore della A.S.D. Battipagliese, si associa alla richiesta
dell’avv. Calabrese ed chiede, altresì, la derubricazione del capo di incolpazione come eccepito in memoria
difensiva;
- il Presidente della Commissione, ritenendo che le eccezioni sollevate riguardino il merito della
decisione, dichiara procedersi oltre;
- l’avv. Calabrese, chiede l’estromissione dal materiale probatorio acquisito del CD contenente la
registrazione delle conversazioni tra i sigg. Fiorillo, Santaniello e Taglianetti, ovvero ne richiede la
trascrizione qualora fosse dichiarato utilizzabile;
- il Presidente della Commissione, considerato che le difese hanno avuto la possibilità di estrarre
copia del CD in questione, rilevato che il Codice di Giustizia Sportiva non prevede alcuna formalità di
trascrizione del contenuto della prova di specie, dichiara rigettarsi la richiesta della difesa ed utilizzabile il
CD esistente agli atti del procedimento;
- l’avv. Calabrese, preso atto del rigetto, chiede che nell’istruttoria innanzi alla Commissione venga
ascoltato il CD;
- il Presidente della Commissione si riserva;
- i Sostituti Procuratori Federale, avv. Alfredo Mensitieri ed avv. Rocco Brienza, espongono i fatti per
cui è procedimento: il giocatore Santaniello Luigi della Real Ebolitana, pochi giorni prima della gara riceve
una telefonata dal giocatore Fiorillo Giovanni, il quale, sia pur appartenente a società diversa, ma
conoscente del Santaniello e del Sig. Pagano, propone al predetto di alterare il regolare svolgimento della
partita Real Ebolitana – Battipagliese; il Santaniello riferisce l’accaduto al proprio presidente ed al proprio
allenatore Taglianetti; quest’ultimo propone al Santaniello di simulare l’accettazione dell’accordo illecito con
il Fiorillo, fissando un appuntamento con quest’ultimo; in quella sede il Fiorillo confessa al Taglianetti di aver
ricevuto incarico dal presidente della Battipagliese sig. Carmine Pagano affinché avvicinasse il Santaniello,
giocatore di particolare spessore tecnico, per limitarne l’impegno in occasione della suddetta partita dietro
compenso in denaro; il Fiorillo accetta la proposta del Taglianetti di simulare l’accettazione da parte sua e
del Santaniello di un compenso in denaro in cambio di alterare il regolare svolgimento della gara; il Fiorillo si
rifiuta però di registrare la sua conversazione ambientale di conferma con il Sig. Pagano ma si rende invece
disponibile a far registrare la propria conversazione telefonica con il predetto; il Fiorillo tenta
successivamente di contattare il Pagano ma quest’ultimo si sottrae a qualsiasi contatto; la gara si svolge a
porte chiuse e si conclude con il risultato di 3 – 3; il sig. Pagano è presente sugli spalti, nonostante risultino
le sue precedenti dimissioni dalla carica di Presidente della Battipagliese; autore di due reti della Real
Ebolitana è proprio il Santaniello; il sig. Pagano, anche in data successiva alla gara in questione, ha
continuato di fatto a svolgere le funzioni di presidente della società Battipagliese;
- i delegati della Procura Federale espongono le fonti di prova: le dichiarazioni rese da Santaniello,
Taglianetti e Fiorillo, il cd contenente la registrazione della conversazione telefonica tra Fiorillo e Pagano; la
relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini Walter Moretti circa il ruolo del Pagano quale presidente di
fatto della Battipagliese; documentazione varia a supporto della prova circa il ruolo di presidente di fatto
della Battipagliese ricoperto dal sig. Pagano;
- l’avv. Emilia De Michele, in qualità di difensore del Sig. Fiorillo Giovanni, deposita denunzia querela
presentata dal suo assistito alla Procura della Repubblica di Salerno, in data 12 maggio 2008, per minacce
subite;
- il Sig. Fiorillo manifesta di voler rendere dichiarazioni, in particolare: non conferma le dichiarazioni
rese al delegato della Procura Federale in data 10.5.08; afferma di aver reso quelle dichiarazioni e di aver
posto in essere gli altri comportamenti dichiarati in quanto fortemente minacciato da persone delinquenti ed
armate affinché creasse un falso tentativo di corruzione sportiva su mandato del sig. Pagano; precisa che i
suoi contatti con il Santaniello ed il Pagano erano soltanto finalizzati alla vendita di scarpe sportive; di
essere stato minacciato da un gruppo di persone armate a lui ignote, in occasione dell’appuntamento
fissato dal Taglianetti, affinché si recasse a rendere dichiarazioni alla Procura Federale; che nel corso della
sua audizione presso la sede dell’A.I.A. di Nocera Inferiore, tali persone hanno proseguito nell’azione di
minaccia presso quegli uffici ed anche alla presenza dello stesso incaricato della Procura Federale; che la
telefonata registrata sul cd è stata da egli stesso simulata sotto minaccia; di essersi però rifiutato alla
richiesta di tali delinquenti sconosciuti di registrare un colloquio con il sig. Pagano perché ritenuta
eccessiva; di aver anche inviato giorni dopo la sua audizione un fax alla Procura Federale per essere
riascoltato in merito ma di non essere mai stato convocato;
- il Sig. Pagano manifesta di voler rendere dichiarazioni: precisa di essersi dimesso dalla carica di
presidente della A.S.D. Battipagliese prima dei fatti per cui è procedimento per incompatibilità con la sua
carica di consigliere comunale; di essere estraneo ai fatti e smentisce di aver detto al commissario di
campo Caravolo Vito di essere il presidente della Battipagliese; di essere stato presente in occasione della
partita Real Ebolitana – Battipagliese sugli spalti ma non in campo o negli spogliatoi;
- la Commissione, rilevate le nuove dichiarazioni del Fiorillo, al fine di consentire alle difese di
predisporre ulteriori memorie in merito rinvia la seduta.
Nei termini, i relativi difensori nominati dai deferiti, alla luce delle nuove dichiarazioni rese dal Fiorillo, hanno
presentato note integrative alle memorie difensive, a rafforzo dei motivi di difesa già esposti.
Seduta del 10 novembre 2008.
- L’avv. Emilia De Michele, in qualità di difensore del Sig. Fiorillo Giovanni, esibisce e deposita copia
del fax, che sarebbe stato inviato alla Procura Federale, con ricevuta di trasmissione allegata datata
13.5.2008, con cui il Fiorillo chiedeva di poter integrare le dichiarazioni rese al delegato della Procura
presso la sede dell’A.I.A. di Nocera Inferiore;
- i delegati della Procura Federale dichiarano non esservi traccia alcuna presso i loro uffici del fax
esibito dalla difesa ed eccepiscono trattasi di documento mai inviato in quanto privo sul frontespizio della
stampa dei dati della ricevuta di trasmissione;
- i delegati della Procura Federale concludono chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
inibizione al Sig. Pagano per anni 3; squalifica al Fiorillo per mesi 6; penalizzazione di punti 4 per la
Battipagliese; penalizzazione di punti 1 per la Sei Casali;
- i difensori, riportandosi alle memorie depositate, chiedono il proscioglimento dei propri assistiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rappresentati dalla Procura Federale devono anzitutto ritenersi provati, ciò in quanto, al di là
delle prove esposte sono le dichiarazioni rese dallo stesso Fiorillo, nella seduta del 20 ottobre 2008, a
comprovarli. Il predetto, infatti, non nega che i fatti, così come ricostruiti nella loro materialità e successione
temporale, si siano verificati bensì offre una diversa causale dei suoi contatti con il Pagano ed il Santaniello
nonché prospetta una azione di minaccia e di intimidazione delinquenziale ed armata nei suoi confronti, che
lo avrebbe determinato a costruire falsamente, intorno alla figura del sig. Pagano, quale presidente della
Battipagliese, un tentativo di illecito sportivo ed a rendere dichiarazioni mendaci innanzi al delegato della
Procura Federale. Trattasi invero di attribuire a tali fatti la giusta valenza e significato, ai fini per cui è
procedimento disciplinare.
2. Deve ritenersi altresì provata la posizione di “presidente di fatto” della A.S.D. Battipagliese del sig.
Pagano; illuminante al riguardo la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini Walter Moretti circa la
presenza ripetuta sui campi di gara del Sig. Pagano in luoghi e vesti non di semplice tifoso quanto piuttosto
di “patron” della squadra. Né lo stesso Fiorillo, in sede successiva di audizione, innanzi a questa
Commissione, nega questo ruolo del Pagano, né avrebbe avuto senso, per i partecipanti alla vicenda ed ai
fatti ricostruiti, organizzare il prospettato falso tentativo di illecito sportivo intorno ad una figura priva di alcun
incarico, se questa non rivestisse invece, sia pur di fatto, un preciso ruolo, all’interno della società sportiva
Battipagliese. Complementari al riguardo, poi, i documenti vari attinenti alla comunicazione societaria della
stessa Battipagliese ed alla stampa giornalistica sportiva, acquisiti al procedimento.
3. Va, ora, analizzata la significatività sul piano probatorio dei fatti, accertati dalla Procura Federale, ed
a tal fine il percorso logico valutativo risulta semplice. Nel caso di specie, infatti, bisogna in primis verificare
se i fatti così come prospettati dalla Procura possano costituire adeguato materiale probatorio per un
giudizio di responsabilità in materia di illecito sportivo, ossia se, qualora non fosse intervenuta la successiva
dichiarazione del Fiorillo in sede di Commissione, potesse ritenersi raggiunta la prova del tentativo di illecito
sportivo ad opera del Pagano e del Fiorillo; poi, analizzare le nuove dichiarazioni del Fiorillo e se queste
siano da ritenere attendibili e quindi la loro incidenza sulla valutazione complessiva dei fatti
precedentemente accertati.
4. Secondo il convincimento di questa Commissione i fatti ricostruiti dalla Procura Federale sono idonei
a poter configurare, in capo al Sig. Pagano ed al Sig. Fiorillo un tentativo di illecito sportivo, in particolare di
corruzione del giocatore Santaniello Luigi affinché si alterasse il regolare svolgimento della partita del 11
maggio 2008 Real Ebolitana – Battipagliese. La successione temporale degli accadimenti, i soggetti
protagonisti (in particolare, da un lato il Pagano, presidente di fatto di una squadra, dall’altro il Santaniello,
attaccante di elevato spessore tecnico della squadra avversaria, ed al centro quale mediatore il Fiorillo,
calciatore manifestatosi di basso profilo morale per essersi comunque prestato, come egli afferma nelle sue
diverse dichiarazioni, a comportamenti lontani dalla lealtà, probità e correttezza sportiva), la tempestività
della denuncia da parte del Presidente della Real Ebolitana e la tempestività di svolgimento delle indagini,
la reticenza del Sig. Pagano in sede di audizione presso gli uffici della Procura Federale immediatamente
dopo i fatti, costituiscono sintomatici elementi di valutazione. Certo il Taglianetti si è spinto oltre i suoi doveri
di denuncia, tentando di simulare un accordo ma tale azione – sia pur deprecabile – non getta ombre sul
tentativo di illecito sportivo posto realmente in essere; anzi il mancato consolidamento di tale accordo
simulato pone in luce proprio il reale progetto criminale, non realizzatosi per il chiaro comportamento
“doppio giochista” del Fiorillo, il quale ha tentato di districarsi dall’imbroglio, da un lato, prestandosi alle
richieste del Taglianetti, appunto perché preoccupato delle conseguenze di una denunzia agli organi
federali del suo comportamento, dall’altro, avvisando il Pagano, suo mandante dell’iniziale tentativo di
illecito.
5. Le successive dichiarazioni rese dal Fiorillo in sede di Commissione non possono certamente
ritenersi attendibili. Sono le inverosimili minacce a mano armata, ad opera di soggetti non identificati e non
indicati, in danno del medesimo e dello stesso delegato della Procura Federale all’interno degli Uffici
dell’A.I.A. di Nocera Inferiore, a qualificare l’inattendibilità di tali dichiarazioni. L’esibizione, poi, in questa
sede di un fax di richiesta di ulteriore convocazione non rinvenuto presso gli uffici della Procura Federale,
che a quell’ epoca – pochi giorni dopo le prime escussioni – avrebbe avuto tutto l’interesse a riascoltare il
Fiorillo, il quale chiedeva di integrare le sue dichiarazioni (e quindi ipoteticamente avrebbe potuto arricchire
ulteriormente il quadro probatorio), non può che risultare un ulteriore elemento di valutazione in termini
negativi dell’attendibilità estrinseca. Non può certo attribuirsi valenza ad un documento esibito addirittura in
seconda – e non prevedibile – seduta della Commissione, mai citato prima nelle memorie difensive e sulla
cui genuinità sorgono, peraltro ictu oculi, concreti dubbi. Le dichiarazioni vanno, quindi, interpretate e
valutate nella prospettiva del Fiorillo “doppio giochista” che tenta disperatamente sino alla fine di limitare i
suoi danni disciplinari e di salvaguardare il suo mandante, il Pagano, già suo presidente sportivo in epoca
passata. Per cui, queste dichiarazioni, in quanto non attendibili, prive ed insuscettibili di qualsiasi riscontro
estrinseco, non risultano certo idonee ad offrire interpretazioni od ipotesi alternative alla ricostruzione dei
fatti prospettata e provata dalla Procura Federale; né può, sul piano logico-valutativo, ritenersi che su tali
dichiarazioni possa fondarsi un ragionevole dubbio che i deferiti non abbiano tentato di alterare il regolare
svolgimento della gara.
6. Pertanto, si ritiene essersi raggiunta la prova del tentativo di illecito sportivo per i fatti contestati dalla
Procura Federale, nei confronti del sig. Pagano, quale presidente di fatto della A.S.D. Battipagliese, e del
sig. Fiorillo, quale tesserato federale. In particolare, complessivamente più grave si ritiene il comportamento
di quest’ultimo, sia per essersi prestato a perseguire interessi illeciti per conto di una società sportiva
diversa da quella per la quale era tesserato e prestava la propria attività agonistica e sia per aver
successivamente reso innanzi a questa Commissione dichiarazioni non solo risultate inattendibili perché
prive ed insuscettibili di alcuno riscontro estrinseco, tentando di inquinare il procedimento, ma altresì
offensive dell’onore e del prestigio della Procura Federale e dell’A.I.A.
7. Non si ritiene, invece, sussistano elementi di responsabilità a carico della A.S.D. Sei Casali, per
mancanza del nesso di causalità e di cointeressenza tra il comportamento posto in essere nel caso di
specie dal tesserato Fiorillo Giovanni e la società sportiva, che dagli atti emerge quale totalmente ignara dei
comportamenti illeciti realizzati dal predetto per fatti ed interessi estranei alla società stessa, né può
ascriversi alla medesima una responsabilità per culpa in vigilando.
P.Q.M.
DELIBERA
A) la sanzione della inibizione di anni tre al sig. Pagano Carmine, ritenuto al momento dei fatti
soggetto perseguibile ai fini disciplinari ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S., per violazione
dell’art. 7, comma 1 e 2, del C.G.S.;
B) la sanzione della squalifica per anni 5, con proposta di radiazione per il sig. Fiorillo
Giovanni, all’epoca dei fatti tesserato federale, per violazione dell’art. 7, comma 1 e 2, del C.G.S.;
C) la sanzione della penalizzazione di punti tre in classifica alla A.S.D. Battipagliese, per
violazione dell’art. 4, comma 2 e 5, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, conseguente a
quanto ascritto al sig. Pagano, ed a titolo di responsabilità presunta, conseguente a quanto ascritto
al sig. Fiorillo;
D) il proscioglimento da qualsiasi addebito per la A.S.D. Sei Casali.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 27/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA: A CARICO DEI SIGG. CARMINE PAGANO (GIA’ PRESIDENTE DELL’A.S.D.
BATTIPAGLIESE ED AL MOMENTO DEI FATTI SOGGETTO PERSEGUIBILE AI FINI DISCIPLINARI AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 5, C.G.S.), GIOVANNI FIORILLO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A
FAVORE DELLA SOCIETA’ ASD. SC SEI CASALI), ART. 7, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DELL’A.S.D. BATTIPAGLIESE, ART. 4, COMMI 2 E 5, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’ASD.SC SEI CASALI, ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA."