COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PARCO CITTÀ – GARA ANSPI S.LUCA PRAIANO / PARCO CITTA’ DEL 6.12.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PARCO CITTÀ – GARA ANSPI S.LUCA PRAIANO / PARCO CITTA’ DEL 6.12.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Deve sottolinearsi, in via preliminare, che il calciatore Zolfo Michele ha assunto, nella circostanza, un atteggiamento gravemente antisportivo ed oltraggioso nei confronti del direttore di gara. Peraltro, la società, nel suo succinto atto di impugnazione, non ha offerto alcun elemento, che possa indurre ad una valutazione diminutiva della pena, così come determinata dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Parco Città; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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