COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL FRASSO – GARA REAL FRASSO / LORETO DEL 2.11.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL FRASSO – GARA REAL FRASSO / LORETO DEL 2.11.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. Invero, dall’istruttoria espletata e sentito il presidente della società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione e che si era riportato integralmente al reclamo depositato, è emersa la corrispondenza della sanzione impugnata all’effettiva gravità delle infrazioni disciplinari contestate. Per l’esattezza, la società reclamante si è limitata a puntualizzare che, a suo avviso, il Giudice Sportivo Territoriale, nello stesso Comunicato Ufficiale sul quale era stata pubblicata la sanzione a carico del calciatore Vassallo Antonio, aveva applicato una sanzione in misura inferiore nei confronti di altri calciatori, in ordine ad episodi qualificati, dalla ricorrente medesima, come di gravità maggiore, rispetto a quella contestata al nominato calciatore Vassallo. Orbene, questa C.D.T., anche per quel che concerne l’enunciato aspetto (peraltro, come costantemente ribadito, obiettivamente improponibile, atteso che ogni fattispecie ha una sua specifica peculiarità), giudica infondato il reclamo in epigrafe, ritenendo, di conseguenza, conforme ad equità la sanzione inflitta a carico del calciatore Vassallo Antonio dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Real Frasso; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it