COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. CASTRESE PARAGLIOLA (PRESIDENTE DELL’A.S.D. QUARTO), ART. 27 DELLO STATUTO F.I.G.C. PREVIDENTE OGGI TRASFUSO NELL’ART. 30 DELLO STATUTO NONCHÈ DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’A.S.D. QUARTO, ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 30/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. CASTRESE PARAGLIOLA (PRESIDENTE DELL’A.S.D. QUARTO), ART. 27 DELLO STATUTO F.I.G.C. PREVIDENTE OGGI TRASFUSO NELL’ART. 30 DELLO STATUTO NONCHÈ DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’A.S.D. QUARTO, ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 3 novembre 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Giorgio Ricciardi, in data 3 luglio 2008, protocollo 40/024, a carico del Sig. Castrese Paragliola, presidente dell’ASD Quarto, al quale è stata contestata la violazione dell’art. 27 dello statuto F.I.G.C. previdente, oggi trasfuso nell’art. 30 dello Statuto e dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; nonché a carico dell’A.S.D. Quarto, alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S.; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 24 novembre 2008 il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno, preso atto che il sig. Gianfranco Colonna, delegato dal deferito sig. Paragliola Casterese a rappresentarlo, non era munito di procura speciale a patteggiare la sanzione ed a rilasciare dichiarazioni ex art 24 C.G.S., ha presentato, a questa C.D.T., richiesta di rinvio. Alla riunione del 15 dicembre 2008, il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno – preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dal sig. Gianfranco Colonna, per delega e procura speciale del deferito sig. Castrese Paragliola –, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Castrese Paragliola, presidente dell’ASD Quarto, quattro mesi di inibizione; per la società, un punto di penalizzazione e l’ammenda di 150,00 euro. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rilevate le risultanze degli atti, nell’ambito delle quali il riconoscimento della responsabilità da parte del sig. Castrese Paragliola, in proprio e quale presidente dell’A.S.D. Quarto, ritiene che il deferimento sia fondato e che, per l’effetto, debba essere confermata la sanzione, così come “patteggiata”, ai sensi dei richiamati artt. 23 e 24 C.G.S., tra le parti deferite ed il Sostituto Procuratore Federale: a carico del sig. Castrese Paragliola, mesi quattro di inibizione; a carico della società Quarto, un punto di penalizzazione e l’ammenda di 150,00 euro. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al signor Castrese Paragliola, quale Presidente della società Quarto, la sanzione dell’inibizione per mesi quattro; di infliggere un punto di penalizzazione e l’ammenda di euro 150,00 a carico della società Quarto.
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