COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 09/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BATTIPAGLIESE – GARA IPPOGRIFO SARNO A.S.D. / BATTIPAGLIESE DEL 14.12.2008 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 09/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BATTIPAGLIESE – GARA IPPOGRIFO SARNO A.S.D. / BATTIPAGLIESE DEL 14.12.2008 –
ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della documentazione ad esso allegata, rileva la
parziale fondatezza dell’articolato atto di impugnazione. Invero, se da un lato deve evidenziarsi che, nella
circostanza, il censurato comportamento del calciatore Branicki Piotr è risultato senza dubbio idoneo a
violare i principi del fair-play (nella motivazione del Giudice Sportivo Territoriale si legge: “… si portava sotto
la tribuna occupata dai sostenitori della società avversaria…”), sotto il profilo di una plateale “esplosione” di
giubilo, all’atto della sua realizzazione della terza rete della società di appartenenza, d’altro canto non può
non tenersi in debita, ineludibile considerazione che la società ricorrente ha documentato, in modo
inoppugnabile, che “gli atti osceni in senso di scherno”, che il Giudice Sportivo Territoriale, sulla base del
rapporto del Commissario di Campo, ha addebitato al calciatore medesimo, non sono stati assolutamente
“compiuti” dal Branicki Piotr. È il caso di puntualizzare che “gli atti osceni”, se fossero davvero sussistiti,
avrebbero configurato l’addebito più rilevante, a carico del calciatore, attesa la grave, pesante potenzialità,
anche sotto il profilo della provocazione, di gesti di tal genere, per di più al cospetto del pubblico ex
adverso. Tanto premesso, l’addebito a carico del calciatore Branicki Piotr deve essere, per una corretta e
doverosa corrispondenza, derubricato, con la giusta considerazione dell’improprietà del comportamento del
calciatore medesimo. Di conseguenza, in una valutazione serena e compiuta della vicenda, non può non
rilevarsi che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale sia eccessiva in relazione all’effettiva
gravità, così come documentata dalla ricorrente, dell’infrazione disciplinare commessa dal calciatore
Branicki Piotr. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Battipagliese, di ridurre la squalifica,
inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Branicki Piotr, a due giornate di gara; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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