COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CLUB PARADISO ACERRA – GARA CLUB PARADISO ACERRA / I.S.E.F. DEL 29.11.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CLUB PARADISO ACERRA – GARA CLUB PARADISO ACERRA / I.S.E.F. DEL 29.11.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società nella persona del suo rappresentante legale, che aveva inoltrato rituale richiesta di audizione, ne rileva l’infondatezza. Invero, il comportamento tenuto dal calciatore Pezzella Giuseppe, sostanzialmente non contestato nel ricorso, è certamente da inquadrare nella fattispecie prevista dall’art. 19, comma 4, lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva, tenuto conto della reiterazione del tentativo di aggressione al direttore di gara e della circostanza, che nell’allontanarsi dal terreno di giuoco, il calciatore Pezzella continuava a minacciare l’arbitro, colpendo, con violenza, una delle due porte, sollevandola da terra. Pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, al calciatore Pezzella Giuseppe, appare, quindi, adeguata alla gravità del comportamento commesso dal calciatore medesimo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Club Paradiso Acerra,; dispone addebitarsi la tassa, non versata, a carico della società reclamante.
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