COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TELESE TERME – GARA TELESE TERME / MALEVENTUM DEL 6.12.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TELESE TERME – GARA TELESE TERME / MALEVENTUM DEL 6.12.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone lo stralcio relativo all’impugnazione della sanzione a carico del calciatore Acero Maurizio, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure. Questa C.D.T. ritiene che, dall’esame degli atti ufficiali, emerga con chiarezza la gravità del comportamento tenuto dal predetto calciatore, per cui la sanzione della squalifica per tre gare, inflitta dal G.S.T., appare congrua ed adeguata. Quanto alla sanzione pecuniaria, accessoria rispetto all’obbligo (non impugnabile) di disputa di una gara a porte chiuse, si dispone il rinvio della decisione alla riunione del 26.01.2009, per la quale si determina la convocazione del direttore di gara, per la relativa audizione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Telese Terme nella parte riguardante la squalifica del calciatore Acero Maurizio; rinvia la decisione, per l’altro aspetto del reclamo in epigrafe, alla riunione del 26.01.2009; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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