COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ISIDORIANA – GARA ISIDORIANA / REAL PICENTINA DEL 10.01.2009 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ISIDORIANA – GARA ISIDORIANA / REAL PICENTINA DEL 10.01.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della dichiarazione suppletiva del direttore di gara, esplicativa e confermativa di quanto da lui esposto nel referto, osserva: di indubbia gravità risultano i comportamenti dei due dirigenti inibiti, sigg. Benivento Domenico e Casaburi Ciro, anche in ragione della particolare tensione di fine gara (sfociata anche, come si evince dal rapporto arbitrale, in una rissa tra i sostenitori delle due società). Ai dirigenti delle società, invero, è richiesta la continuità di un atteggiamento equilibrato e corretto, ancor più in occasioni idonee a determinare situazioni di allarme. Quanto alla posizione disciplinare dei calciatori Zucaro Alfonso, Nappa Alfredo e Ceravolo Ivan, questa C.D.T. giudica che, valutate tutte le circostanze, debba disporsi la riduzione a due giornate della squalifica a ciascuno di essi inflitta. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Isidoriana, di ridurre da tre a due le giornate di squalifica a carico dei calciatori Zucaro Alfonso, Nappa Alfredo e Ceravolo Ivan; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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