COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAPYS – GARA CAPYS / PIGNATARO CALCIO DELL’ 11.01.2009 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CAPYS – GARA CAPYS / PIGNATARO CALCIO DELL’ 11.01.2009 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la parziale fondatezza. In effetti, il riprovevole
comportamento tenuto dal calciatore Mercurio Francesco è altamente da stigmatizzare. Tuttavia, questa
Commissione ritiene equo e proporzionato ridurre la squalifica inflitta, dal Primo Giudice, al calciatore
medesimo. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Capys, di ridurre la squalifica, inflitta
a carico del calciatore Mercurio Francesco, a quattro giornate di gara; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.
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