COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale on versata. RECLAMO RUSSIELLO GIUSEPPE – GARA BOYS CURTI / RINASCITA SANNICOLESE DEL 30.11. 2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale on versata. RECLAMO RUSSIELLO GIUSEPPE – GARA BOYS CURTI / RINASCITA SANNICOLESE DEL 30.11. 2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il calciatore ricorrente, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che è rimasto accertato che il calciatore Russiello Giuseppe, alla notifica dell’espulsione, ha colpito con uno schiaffo al volto il direttore di gara. Tale gesto integra un caso di condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara. Nel corso dell’audizione innanzi a questa Commissione, tuttavia, il direttore di gara ha escluso di aver riportato danni fisici a seguito dello schiaffo ricevuto. Ha inoltre dichiarato che il colpo non è stato violento. Questa C.D.T. ritiene, inoltre, di dover valutare anche il comportamento tenuto dal calciatore Russiello Giuseppe successivamente ai fatti ed anche innanzi a questa Commissione. Il Russiello ha immediatamente ammesso la propria responsabilità, sia nel ricorso presentato che in sede di audizione: in via esplicita, egli ha confermato di aver colpito il direttore di gara. Ritiene questa Commissione che, nel caso di specie, proprio per l’immediata e ripetuta ammissione di responsabilità, la sanzione possa essere attenuata, ai sensi dell’art. 19, comma 4 C.G.S, anche in considerazione che, come già sottolineato, il colpo al volto non ha provocato danni fisici al direttore di gara, come da lui medesimo puntualizzato in occasione della sua audizione. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dal sig. Russiello Giuseppe, di ridurre la sua squalifica fino a tutto il 30.09.2010; dispone la restituzione della tassa reclamo, ridotta nella misura di euro 65,00, versata dal reclamante.
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