COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BORGO FIVE SOCCER – GARA JUNIOR DOMITIA / BORGO FIVE SOCCER DEL 20.12.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BORGO FIVE SOCCER – GARA JUNIOR DOMITIA / BORGO FIVE SOCCER DEL 20.12.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è inammissibile. Ed invero, lo stesso risulta spedito tramite raccomandata postale AR in data 8.01.2009, ovvero ben oltre il termine, prescritto ai sensi dell’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (n. 54 del 30.12.2008), con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Borgo Five Soccer.
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