COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FRIGENTO – GARA FRIGENTO/ FONTANAROSA DEL 23.11.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO FRIGENTO – GARA FRIGENTO/ FONTANAROSA DEL 23.11.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Questa C.D.T. giudica che non possa
essere confutata la responsabilità del calciatore della società Frigento, sig. Pasquariello Pasquale, in ordine
agli addebiti, di cui al referto arbitrale. Né tale ricostruzione dell’accaduto può, in alcun modo, essere messo
in dubbio dalla documentazione allegata al reclamo, dovendosi ritenere l’arbitro, nel rispetto della vigente
normativa, quale unico soggetto preposto al controllo, alla gestione ed alla certificazione degli accadimenti
verificatisi nel corso della gara. Neppure, del resto, può accedersi alla richiesta subordinata di riduzione
della squalifica inflitta, in ragione sia dell’indubbia gravità di quanto accaduto, sia della carenza di riscontri
idonei alla dimostrazione di aspetti di obiettiva esigenza di derubricazione delle incolpazioni. Tanto
premesso, deve ritenersi congrua la sanzione irrogata dal Primo Giudice. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Frigento.
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