COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALORESE – GARA CALORESE/ GROTTA SOCCER DEL 23.11.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 29/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CALORESE – GARA CALORESE/ GROTTA SOCCER DEL 23.11.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Ed invero, nessun dubbio può nutrirsi
in ordine alla responsabilità del calciatore della società Calorese, Coppola Giovanni, circa i fatti in
contestazione, così come puntualmente ricostruiti nel corpo del referto arbitrale. Non appare credibile,
peraltro, la versione fornita con il reclamo presentato, secondo la quale il Coppola si sarebbe, anzi, prestato
ad allontanare il collega Massaro e l’assistente di parte, sig. D’Ambrosio, intenti a protestare per una
decisione arbitrale. Infatti, dalla lettura del referto di gara si evidenzia a pieno l’identificazione, da parte
dell’arbitro, del ruolo svolto da ciascun calciatore, tra quelli coinvolti nell’episodio di cui trattasi. La gravità di
quanto accaduto, in assenza di qualsivoglia causa di giustificazione, a maggior ragione tenuto conto della
qualifica di capitano rivestita dal Coppola, impedisce anche di accedere alla richiesta subordinata di
riduzione della squalifica. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Calorese.
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