COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NAPOLI CLUB AFRAGOLA – GARA PIGNA CALCIO / NAPOLI AFRAGOLA DELL’11.01.2009 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO NAPOLI CLUB AFRAGOLA – GARA PIGNA CALCIO / NAPOLI AFRAGOLA DELL’11.01.2009 – ATT.
MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Invero, nel reclamo proposto dalla società
reclamante non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto ufficiale,
che, d’altra parte, deve considerarsi fonte privilegiata di prova. Appare equa e proporzionata alla gravità dei fatti
commessi, pertanto, la sanzione inflitta dal Primo Giudice. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Napoli Club
Afragola.
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