COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NAPOLI CLUB AFRAGOLA – GARA PIGNA CALCIO / NAPOLI AFRAGOLA DELL’11.01.2009 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NAPOLI CLUB AFRAGOLA – GARA PIGNA CALCIO / NAPOLI AFRAGOLA DELL’11.01.2009 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Invero, nel reclamo proposto dalla società reclamante non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto ufficiale, che, d’altra parte, deve considerarsi fonte privilegiata di prova. Appare equa e proporzionata alla gravità dei fatti commessi, pertanto, la sanzione inflitta dal Primo Giudice. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Napoli Club Afragola.
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