COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.A. CAMPIGLIANO GARA C.A. CAMPIGLIANO / C. VALDIANESE DEL 14.12.2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.A. CAMPIGLIANO GARA C.A. CAMPIGLIANO / C. VALDIANESE DEL 14.12.2008 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto dell’assenza giustificata della società, ritualmente convocata, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. In particolare, rilevato che dagli atti ufficiali emerge con certezza l’episodio violento oggetto di contestazione; considerata la gravità del comportamento del sanzionato, a maggior ragione con riferimento alla sua funzione (alla quale sono connessi aspetti educativi e di doveroso esempio positivo) di Dirigente accompagnatore ricoperta dal tesserato; valutata la gravissima ripetitività, anche a distanza temporale notevole (nel corso della gara e, successivamente, dopo il termine della stessa), degli atti di violenza ascritti al dirigente, questa C.D.T. ritiene congrua ed adeguata l’inibizione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del sig. Di Muro Antonio. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società C.A. Campigliano.
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