COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEI SIGG. ALESSANDRO GALASSO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETA SAN SEBASTIANO AL VESUVIO), FABIO SCARAMELLINO (GIA DIRIGENTE DELLA.C. RESINA 1998), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 3, COMMA 1 N.O.I.F.; A CARICO DELL’A.C.D. REAL SAN GIORGIO (GIA A.C. RESINA 1998), ART. 1, COMMA 1, ED ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 3 N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 30/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEI SIGG. ALESSANDRO GALASSO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETA SAN SEBASTIANO AL VESUVIO), FABIO SCARAMELLINO (GIA DIRIGENTE DELLA.C. RESINA 1998), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 3, COMMA 1 N.O.I.F.; A CARICO DELL’A.C.D. REAL SAN GIORGIO (GIA A.C. RESINA 1998), ART. 1, COMMA 1, ED ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 3 N.O.I.F. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 3 dicembre 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Marco Squicquero, in data 16 ottobre 2008, protocollo 1784/1291, a carico dei Sigg. Alessandro Galasso, calciatore tesserato della società San Sebastiano al Vesuvio; Fabio Scaramellino, già dirigente dell’ A.C. Resina 1998, ai quali è stata contestata la violazione dellart. 1, comma 1, C.G.S. e dell’art. 39, n. 1 N.O.I.F., nonché a carico dell’A.C.D. Real San Giorgio (già A.C. Resina 1998) alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S.; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 19 gennaio 2009 è presente, per errore di notifica della Procura Federale, il deferito, sig. Ricciardi Giuseppe, in qualità di presidente della Pol. San Giorgio. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno, letta la documentazione depositata dal presidente della Pol,. San Giorgio, sig. Ricciardi Giuseppe, dalla quale si evince che in data 18.9.2008, dunque dopo poco l’invio dei fogli di censimento dell’A.C. Resina 1998 alla Procura Federale, da parte del C.R. Campania, sono subentrati, quali dirigenti della società, i sigg. Punzo Giorgio ed Autiero Antonio; rilevato che l’atto di deferimento è stato, dunque, erroneamente notificato alla società Real San Giorgio, presso il sig. Ricciardi Giuseppe e non, ritualmente, all’indirizzo di recapito postale di via Cupa San Michele, n. 17 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA); rilevata, viceversa, la ritualità della notifica nei confronti del sig. Galasso Alessandro, chiede lo stralcio delle posizioni nei confronti del sig. Scaramellino Fabio e nei confronti della società Real San Giorgio ed, illustrato il deferimento, sottolinea la fondatezza, a suo avviso, del deferimento medesimo nei confronti del sig. Galasso Alessandro. Di seguito, rilevato che non vi è agli atti la prova dell’eseguita notifica della convocazione al sig. Alessandro Galasso (atteso che la relativa raccomandata postale di spedizione è risultata non recapitata, per indirizzo sconosciuto), il Sostituto Procuratore Federale, avv. Leonanrdo Cotugno, chiede la remissione degli atti alla Procura Federale per la redazione di un nuovo atto di deferimento. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rilevate le risultanze degli atti, ritiene di dover, in conformità alla richiesta del Sostituto Procuratore Federale, rimettere gli atti alla Procura Federale medesima per la redazione di un nuovo atto di deferimento. P.Q.M. DELIBERA rimettere gli atti alla procura Federale, per la redazione di un nuovo atto di deferimento.
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