COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.P.D. REAL TRECIMINIERE AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE PAVONE EMIDIO PER SEI GARE E AL CALCIATORE RAPACCHIALE LUCA FINO Al 31.3.09) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL TRECIMINIERE / VIRTUS MONTESILVANO COLLE DISPUTATA IL 4/01/09 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO II CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. n° 34 DELL’8/01/09 C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.P.D. REAL TRECIMINIERE AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE PAVONE EMIDIO PER SEI GARE E AL CALCIATORE RAPACCHIALE LUCA FINO Al 31.3.09) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL TRECIMINIERE / VIRTUS MONTESILVANO COLLE DISPUTATA IL 4/01/09 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO II CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. n° 34 DELL’8/01/09 C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società Real Treciminiere ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti del Pavone, per essersi avvicinato all’arbitro con fare minaccioso e per averlo ingiuriato gravemente e nei confronti del Rapacchiale, per avere afferrato per un braccio il direttore di gara, rivolgendogli gravi minacce reiterate a fine gara e per avere causato la sospensione della stessa, dopo essere rientrato in campo senza averne titolo. Ha dedotto l’appellante che, quanto riferito dal direttore di gara non rispondeva al vero, in quanto il Rapacchiale era tornato sul terreno di gioco solo dopo il fischio finale dell’arbitro, mentre il Pavone si era avvicinato al direttore di gara, senza minacciare o protestare. Ha, pertanto, concluso per la revoca delle sanzioni o per la riduzione delle stesse. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha puntualmente confermato gli originari riferimenti, ritenendo di non dovere aggiungere alcunché a quanto in precedenza riferito. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al Rapacchiale deve essere confermata, in quanto congrua ed adeguata al comportamento tenuto, visto che lo stesso ha persino attinto l’arbitro ad un braccio anche se solo per protestare, mentre quella inflitta al Pavone deve essere ridotta, essendosi quest’ultimo limitato ad ingiuriare e minacciare lo stesso arbitro, dopo esserglisi avvicinato, senza toccarlo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al Pavone a n° 4 gare, confermando, nel resto, l’impugnato provvedimento. Dispone restituirsi la tassa versata.
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