COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 04 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 65 della società A.S.D. SOVERATO V. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 22.01.2009 (Squalifica calciatore COLUCCIO Andrea per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 04 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 65 della società A.S.D. SOVERATO V. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 22.01.2009 (Squalifica calciatore COLUCCIO Andrea per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA -in via preliminare che, per espressa disposizione regolamentare (art.35, comma 1, del C.G.S.), il rapporto dell’arbitro e degli assistenti costituiscono fonte di prova privilegiata; -che dal rapporto dell’assistente arbitrale della gara Badolato - Soverato del 18.01.2009 risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 30° del II tempo, il calciatore Coluccio Andrea della società reclamante “colpiva volontariamente con una gomitata un giocatore avversario lontano dall’azione di gioco”. Ritenuto che la squalifica per tre gare effettive irrogata dal giudice di prime cure al calciatore Coluccio (cfr. C.U. n.86 del 22.01.2009 del Comitato Regionale Calabria), resosi responsabile dell’atto di violenza di cui sopra, debba considerarsi congrua ed adeguata e che, pertanto, la stessa vada confermata in questa sede; P.Q.M. Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.
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