COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL DIRIGENTE ARCANGELI MARCO (VILLA ADRIANA SPORTING) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30.4.2009 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 36 DEL 22.1.2009 (Gara: VILLA ADRIANA SP. – MENTANA JENNE del 17.1.2009 – Camp. Giovaniss. Prov. B Coppa Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL DIRIGENTE ARCANGELI MARCO (VILLA ADRIANA SPORTING) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30.4.2009 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 36 DEL 22.1.2009
(Gara: VILLA ADRIANA SP. – MENTANA JENNE del 17.1.2009 – Camp. Giovaniss. Prov. B Coppa Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, presentato dal Sig. ARCANGELI MARCO, il quale preliminarmente mette in evidenza la contestazione avuta con l’Arbitro circa il recupero non dato, a seguito di numerose sostituzioni avvenute nel corso della gara e che non ha compiuto alcun gesto di violenza nei confronti del Direttore di gara né tantomento di avergli rivolto espressioni offensive.
Dal referto arbitrale risulta che il Sig. ARCANGELI – massaggiatore nella gara in argomento, a fine incontro si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro stesso e mentre gli rivolgeva offese, lo spintonava ripetutamente.
Appare evidente a questa Commissione la discordanza tra quanto riferisce chi reclama e quanto riporta l’Arbitro nel proprio rapporto, che come già detto in altre occasioni, è fonte privilegiata di prova.
Detto ciò, non possono essere prese in considerazione le rimostranze avanzate dal ricorrente e la sanzione inflittagli deve ritenersi del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal Dirigente ARCANGELI.
Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo di cui trattasi confermando l’inibizione al Dirigente ARCANGELI MARCO fino al 30.4.2009.
La tassa reclamo va incamerata.
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