COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ R11 LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 19.4.2009 A CARICO DEL CALCIATORE BULBOACO GRAVIL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 22.1.2009 (Gara: R11 LATINA – NUOVA CIRCE del 18.1.2009 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ R11 LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 19.4.2009 A CARICO DEL CALCIATORE BULBOACO GRAVIL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 22.1.2009
(Gara: R11 LATINA – NUOVA CIRCE del 18.1.2009 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società R11 Latina pone in evidenza la involontarietà del gesto compiuto dal calciatore indicato in epigrafe, in quanto, a seguito della protesta per la concessione di un calcio di rigore, nella ressa pestava casualmente il piede all’Arbitro senza provocargli alcun danno.
Trattandosi di atto casuale la ricorrente chiede un ridimensionamento della sanzione.
Dagli atti ufficiali di gara che, a mente dell’art. 35 del C.G.S., sono da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova, risulta che il calciatore BULBOACO pestava volontariamente e ripetutamente il piede dell’Arbitro causandogli momentaneo dolore, dal che appare evidente a questa Commissione di Disciplina che non possono essere considerate assumibili le doglianze avanzate dalla ricorrente e che la sanzione è del tutto congrua rispetto al comportamento particolarmente grave tenuto nella circostanza del calciatore, oggetto del presente reclamo.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo di cui trattasi, confermando la squalifica fino al 19.4.2009 inflitta al calciatore BULBOACO GRAVIL.
La tassa reclamo va incamerata.
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