COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORT VILLAGE GUARCINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/5/2009 A CARICO DEL CALCIATORE MIZZONI ANTONIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 8/1/09 (Gara: Sport Village Guarcino – Acuto del 4/1/09 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' SPORT VILLAGE GUARCINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/5/2009 A CARICO DEL CALCIATORE MIZZONI ANTONIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 8/1/09 (Gara: Sport Village Guarcino – Acuto del 4/1/09 - Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: Considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, come ha confermato lo stesso Direttore di gara in sede di supplemento, il gesto compiuto dal calciatore Mizzoni – il quale, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, da un distanza di circa 7 metri aveva calciato il pallone verso l'Arbitro, raggiungendolo ad una coscia, senza alcuna conseguenza – va ricondotto ad un moto istintivo “di disappunto”, con esclusione di ogni intento “di natura violenta”; tanto è vero che il giocatore si è immediatamente scusato con l'Arbitro: che, pertanto, pur censurandosi il gesto irriguardoso e scorretto del giocatore, la sanzione dovrà essere rapportata alle effettive responsabilità del tesserato. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore MIZZONI ANTONIO dal 31 maggio 2009 al 15 marzo 2009. La tassa di reclamo va restituita.
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