COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. VIDEO SHOP 4 avverso sanzioni merito gara Video Shop 4 – Nuova Libertas, del 14.12.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 24 del 17.12.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 30/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. VIDEO SHOP 4 avverso sanzioni merito gara Video Shop 4 – Nuova Libertas, del 14.12.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 24 del 17.12.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Marzocco Gerardo, asseritamente tesserato per la S.S.D. Video Shop 4, la sanzione della squalifica fino al 28 febbraio 2010, per il comportamento offensivo e violento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro, durante ed al termine dell’incontro in esame. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Video Shop 4, deducendo la “quasi estraneità” del proprio tesserato ai fatti ascrittigli e chiedendo, pertanto, una congrua riduzione della sanzione inflittagli. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato che il Marzocco, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento lo insultò e lo colpì con uno schiaffo al volto, procurandogli giramento di testa e momentaneo dolore. A fine gara, il medesimo calciatore, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, protestò reiteratamente nei confronti dell’arbitro, ritardandone il rientro nello spogliatoio ed impedendogli momentaneamente di chiudere la porta dello stesso. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti; • ritenuta provata la responsabilità del Marzocco in ordine alle violazioni ascrittegli, sulla base della puntuale ricostruzione dei fatti fornita dall’arbitro; • ritenuto che la gravità della condotta posta in essere dal calciatore Marzocco nei confronti del direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo di capitano della squadra rivestito nell’occasione dal tesserato. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Video Shop 4 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it