COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. ATLETICO NARDO – A.S. VEGLIE del 4 gennaio 2009 (Reclamo della società A.S. VEGLIE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per la ripetizione della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 15/1/2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. ATLETICO NARDO - A.S. VEGLIE del 4 gennaio 2009 (Reclamo della società A.S. VEGLIE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per la ripetizione della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 15/1/2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo innanzi citato; esperite indagini; ritenuto che nella fattispecie è risultata con inequivocabile certezza la precaria inagibilità del campo di gioco, che non poteva essere nota alla società A.S.D. ATLETICO NARDO a cui veniva data notizia della indisponibilità del campo di gioco solo poco prima della disputa della gara, giusta nota dell’assessorato allo sport della città di Nardò, ricevuta dall’arbitro e allegata al suo rapporto di gara; ritenuto pertanto, che la società ospitante, attesa la ristrettezza temporale di reperire altro impianto e l’espletamento delle procedure necessarie per ottenere dagli organi competenti l’autorizzazione per lo spostamento della gara; ritenuto altresì che una tale situazione rende evidente un evento di forza maggiore non attribuibile alla società A.S.D. ATLETICO NARDO; PQM; DELIBERA respingere il reclamo presentato dall’A.S. VEGLIE e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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