COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.C.D. CASTELLANETA – A.S.D. ATLETICO MESAGNE dell’11 gennaio 2009 (Reclamo della società A.C.D. CASTELLANETA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 250,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 15/1/2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 05/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: A.C.D. CASTELLANETA - A.S.D. ATLETICO MESAGNE dell’11 gennaio 2009 (Reclamo della
società A.C.D. CASTELLANETA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 250,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 45 in data 15/1/2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che la punizione inflitta dal primo giudice risulta determinata dalla presenza di persone
non identificate e non autorizzate ad entrare nello spogliatoio dell’arbitro, a nulla rilevando la
autoqualificazione di presidente di società, riferita all’arbitro dalla persona individuata, in quel momento
non controllata e non controllabile;
ritenuto pertanto che va punita la illegittima presenza di persona estranea nei pressi dello spogliatoio
dell’arbitro;
PQM;
DELIBERA
respingere il reclamo presentato dalla A.C.D. CASTELLANETA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul
conto della stessa.
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