COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.C.D. CASTELLANETA – A.S.D. ATLETICO MESAGNE dell’11 gennaio 2009 (Reclamo della società A.C.D. CASTELLANETA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 250,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 15/1/2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.C.D. CASTELLANETA - A.S.D. ATLETICO MESAGNE dell’11 gennaio 2009 (Reclamo della società A.C.D. CASTELLANETA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 250,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 15/1/2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che la punizione inflitta dal primo giudice risulta determinata dalla presenza di persone non identificate e non autorizzate ad entrare nello spogliatoio dell’arbitro, a nulla rilevando la autoqualificazione di presidente di società, riferita all’arbitro dalla persona individuata, in quel momento non controllata e non controllabile; ritenuto pertanto che va punita la illegittima presenza di persona estranea nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro; PQM; DELIBERA respingere il reclamo presentato dalla A.C.D. CASTELLANETA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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