COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. GERREI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 15.01.2009. Gara Gerrei / Furtei dell’11.01.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. GERREI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 15.01.2009. Gara Gerrei / Furtei dell’11.01.2009. La Società Gerrei ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, relativa alla gara di cui in epigrafe, con la quale la società stessa veniva sanzionata con la perdita della gara con il risultato di 0 a 3 in favore della squadra avversaria, i giocatori Deidda Patrizio ed Erriu Emiliano squalificati rispettivamente fino all’11.01.2012 e per tre gare effettive e l’allenatore Erriu Francesco squalificato fino al 12.02.2009. La decisione del Giudice Sportivo è basata su quanto riportato dall’arbitro nel referto e nell’allegato supplemento, da cui risulta che il medesimo, dal 27° del secondo tempo, aveva fatto proseguire la partita pro-forma perché, in assenza delle forze dell’ordine, aveva temuto per sua incolumità a seguito dei fatti accaduti in campo; in occasione della rete del pareggio della società Furtei, il portiere della società Gerrei, Deidda, aveva afferrato la mano del direttore di gara, trascinando quest’ultimo verso la linea di porta, sostenendo che la rete non fosse valida; nel contempo il calciatore Erriu si era anch’egli avvicinato all’arbitro protestando per la convalida del goal con frasi minacciose ed ingiuriose e l’allenatore era entrato in campo, urlando espressioni oltraggiose. La società reclamante chiede in via principale la ripetizione della gara, assumendo che non sussistessero condizioni di pericolo per l’arbitro tali da legittimare la sospensione della stessa o la prosecuzione pro-forma, ed inoltre l’annullamento delle sanzioni disciplinari emesse nei confronti dell’allenatore e dei due sunnominati calciatori; ed, in via subordinata, l’omologazione del risultato maturato sul campo ( 2 a 1 a favore del Gerrei) e la riduzione delle squalifiche. L’arbitro, nel corso della sua audizione avanti alla Commissione, ha confermato quanto già dichiarato nel referto e nel supplemento, precisando di aver continuato la partita pro-forma, senza espellere i giocatori e l’allenatore, in quanto aveva avuto la sensazione che vi fossero pericoli per la sua incolumità; ha poi aggiunto di non avere avuto alcun dolore fisico a seguito dell’azione posta in essere dal portiere, il quale, a suo giudizio, voleva fargli vedere il punto dove era caduto il pallone, per sostenere che la rete segnata dal Furtei non dovesse essere convalidata. Il Presidente della società Gerrei, sentito dalla Commissione, ha insistito per l’accoglimento del reclamo, in particolare in ordine alla richiesta di ripetizione della gara e di riduzione della squalifica al calciatore Deidda. La Commissione, sulla scorta di quanto descritto dal direttore di gara, nel referto e nelle dichiarazioni orali, ritiene che sussistessero le condizioni perché l’arbitro potesse tranquillamente portare a termine la partita, in quanto nessun atto di violenza era stato posto in essere né in campo né sugli spalti; d’altronde lo stesso direttore di gara ha attribuito la sua decisione ad una “ sensazione” senza indicare precisi fatti oggettivi tali da impedire la regolare prosecuzione della partita. La Commissione ritiene altresì che la sanzione inflitta al calciatore Deidda sia sproporzionata al reale accadimento dei fatti, consistiti in una scomposta protesta nei confronti di una decisione arbitrale, senza superare la soglia della violenza. Risultano invece eque le sanzioni irrogate a carico dell’allenatore Erriu Francesco e del calciatore Erriu Massimiliano. Per questi motivi, la Commissione,in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA: - la ripetizione della gara Gerrei / Furtei in data che verrà stabilita dal competente Comitato; - la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Deidda Patrizio a cinque giornate effettive. Conferma nel resto e dispone il non addebito della tassa.
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