COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. USSANA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 23.01.2009. Gara Furtei / Ussana del 18.01.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. USSANA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 23.01.2009. Gara Furtei / Ussana del 18.01.2009. La reclamante chiede sia ridotta la squalifica a n° 8 gare inflitta al giocatore Littera Michele perché ritenuto responsabile di aver colpito al petto il direttore di gara facendogli perdere l’equilibrio e di aver rivolto allo stesso insulti e minacce. La società Ussana nel confermare che il proprio giocatore si è reso interprete di un atto antiregolamentare nega decisamente che lo stesso abbia posto in essere una condotta violenta poiché, tenendo le braccia e le mani dietro la schiena nel protestare, urtava involontariamente l’arbitro senza nessuna intenzione aggressiva. La Commissione, letti gli atti del procedimento ed esaminato il reclamo, ritiene di poter accogliere, seppure parzialmente, i motivi di doglianza in esso contenuti. Il giudice di primo grado, infatti, nel ricostruire l’episodio de quo non ha tenuto in considerazione alcune circostanze fattuali di grande rilievo al fine di poter valutare al meglio l’intensità della condotta posta in essere dal calciatore Littera. Invero, sebbene non possa dubitarsi del fatto che il calciatore abbia urtato l’arbitro con il suo petto, occorre però tenere nella giusta considerazione la circostanza che il Littera abbia tenuto le braccia e le mani dietro la schiena. Tale elemento permette di affermare che il comportamento del calciatore, seppure certamente censurabile e meritevole di sanzione, non possa essere sussunto nell’ambito di un atto di violenza vero e proprio. Esso, piuttosto, può essere considerato alla stregua di una protesta forte, certamente scomposta che è andata al dì là dei limiti previsti e richiesti dalle norme del codice di giustizia sportiva, che però non può essere connotato dal carattere della violenza, intesa nel senso più stretto del termine. E d’altronde, che l’urto non sia stato così violento è pure emerso dal fatto che l’arbitro stesso ha ammesso di non essere caduto per terra. Non è chi non veda che se il calciatore avesse voluto colpire con violenza il direttore di gara non avrebbe certamente mantenuto le braccia e le mani dietro la schiena e si sarebbe comportato in maniera completamente diversa. Per tutte queste ragioni, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, ritiene equo ridurre le giornate di squalifica inflitte al giocatore Littera Michele, stabilendo che lo stesso non possa prendere parte alle competizioni sportive per un numero pari a cinque giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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