COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. MONTEMAGGIORE Avverso Reiezione reclamo esito gara (C.U. N° 162 del 18/12/2008) GARA: A.S.D. Montemaggiore – A.C.S.D. Colomba Bianca del 16/11/2009 (1^ ctg. B) Procedimento 116/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
A.S.D. MONTEMAGGIORE Avverso Reiezione reclamo esito gara (C.U. N° 162 del 18/12/2008) GARA: A.S.D. Montemaggiore - A.C.S.D. Colomba Bianca del 16/11/2009 (1^ ctg. B) Procedimento 116/A
La reclamante contesta la decisione assunta in relazione alla gara in oggetto dal Giudice Sportivo, che, nella presunzione di “massima diligenza e scrupolosità” del riconoscimento operato dall'arbitro, ha ritenuto valida e regolare la contestata posizione dei calciatori D'Amico Vincenzo e Lo Monaco Valerio.
Sostiene invece la reclamante che i suddetti calciatori non abbiano preso parte alla gara in questione e sotto mentite spoglie vi abbiano partecipato altri due soggetti, uno dei quali certo Amorello Salvatore nato nel 1983.
A riprova di quanto affermato, la reclamante produce copia degli atti in deposito dal 24/11/2008 presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese, riguardanti la comunicazione di reato di sostituzione di persona e contenenti le deposizioni confessorie di taluni dei soggetti interessati.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e ritenuto che la documentazione probatoria fornita dalla reclamante appare rivelare circostanze essenziali ai fini del decidere, apparendo nel contempo alquanto lacunose le risultanze degli atti di gara; ritenuto altresì che a norma degli artt. 35 n° 3 commi 3.1, 3.2 e 34 n° 4 appare ritualmente necessario che siano effettuati accertamenti specifici sul contenuto delle dichiarazioni rese dai tesserati della Soc. Colomba Bianca agli atti di Polizia Giudiziaria inerenti alla irregolare partecipazione di calciatori alla gara in esame;
P.Q.M.
Sospende ogni decisione e rinvia gli atti alla Procura Federale competente per gli accertamenti ed i provvedimenti che riterrà più opportuno adottare in merito.
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