COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. Dilett. Panormus (Pa) avverso squalifica per 4 gare calciatore Sanfratello Gianluca Gara : PANORMUS-CITTA’ DI CASTELDACCIA del 11.01.2009 Camp. : Promozione gir.B C.U. : n° 192 del 15.01.2009 Procedimento 130/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. Dilett. Panormus (Pa) avverso squalifica per 4 gare calciatore Sanfratello Gianluca Gara : PANORMUS-CITTA’ DI CASTELDACCIA del 11.01.2009 Camp. : Promozione gir.B C.U. : n° 192 del 15.01.2009 Procedimento 130/A L’arbitro della gara a margine riportata espelleva al 30’ del s.t. il calciatore Sanfratello Gianluca della soc. Panormus per “avere colpito con un calcio verso la testa un calciatore avversario a terra per infortunio a pallone non in giuoco” Il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 192 del 15.01.2009, infliggeva la squalifica per quattro gare al calciatore Sanfratello Gianluca con la seguente motivazione “per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario”. Avverso tale decisione ha presentato appello la soc. Panormus fornendo una versione dei fatti a discolpa del proprio tesserato, chiedendo sia la riforma del provvedimento impugnato sia di esercitare il diritto di audizione davanti Questo Organo Giudicante. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, sentito il presidente della società ricorrente all’udienza del 28.01.2009 che ha ribadito le difese del proprio tesserato non apportando nulla di nuovo alle doglianze dell’appello scritto, osserva: acclarato che l’art. 35 del C.G.S. al comma 1.1 recita che i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; atteso che il fatto contestato risulta dal rapporto di gara e che in esso, manca l’indicazione di qualsivoglia conseguenza fisica al calciatore colpito relativa all’atto descritto; ciò induce questa Decidente alla riforma del provvedimento di 1°grado, determinandola come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA di squalificare per tre gare il calciatore Sanfratello Gianluca della Polisp. Dilett .Panormus; per l’effetto senza addebito di tassa.
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