COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D BARRESE (En) – avverso la decisione di ripetizione della gara sospesa per sopraggiunta oscurità – Gara Allievi Regionali Pol. Riesi-Barrese del 03/01/09 C.U.182/SGS 38 del 15/01/2009 Procedimento 131/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D BARRESE (En) - avverso la decisione di ripetizione della gara sospesa per sopraggiunta oscurità - Gara Allievi Regionali Pol. Riesi-Barrese del 03/01/09 C.U.182/SGS 38 del 15/01/2009 Procedimento 131/A La società Barrese ha inoltrato rituale appello avverso le sopra indicate decisioni del Giudice di primo esame sostenendo che a norma di regolamento le responsabilità della sospensione della gara in epigrafe per sopraggiunta oscurità sono da addebitare interamente alla ospitante società Pol. Riesi, e pertanto la ricorrente ha richiesto l’assegnazione a proprio favore, con il punteggio di 3-0, della gara in esame in riforma della decisione del Giudice di primo esame. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, osserva tuttavia che la indicazione fornita dalla società Pol. Riesi di organizzare le proprie gare nelle giornate del Sabato alle ore 15,30 in impianto sfornito di illuminazione artificiale, come accertato presso i competenti uffici federali, non ha sortito alcuna contestazione o controindicazione da parte di chicchessia né, principalmente, da parte degli Organi di controllo ed organizzativi; inoltre la indicazione di perdita della gara per la società di casa per sopraggiunta oscurità, è prevista per impianti dotati di illuminazione non adeguata e non per campi sportivi totalmente privi di illuminazione artificiale per altro, come detto, accettati dagli Organi di controllo. Considerato infine che la mutabilità ed imprevedibilità delle condizioni atmosferiche non possono essere poste a carico di alcun soggetto, ritiene corretta la decisione del giudice di primo esame. P.Q.M. DELIBERA Di respingere il ricorso della società A.S.D. Barrese e di confermare la decisione di ripetizione della gara sospesa. Per l’effetto con addebito della tassa, non versata, nella misura di €.130,00=
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