COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Ragusa Calcio – Avverso squalifica calciatore Strano Giovanni Luca per 4 gare Campionato Eccellenza girone B gara Ragusa – Acireale del 18 gennaio 2009 – C.U. n.203 LND del 22 gennaio 2009 Procedimento 137/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Ragusa Calcio – Avverso squalifica calciatore Strano Giovanni Luca per 4 gare Campionato Eccellenza girone B gara Ragusa – Acireale del 18 gennaio 2009 – C.U. n.203 LND del 22 gennaio 2009
Procedimento 137/A
Il Giudice sportivo sulla base del supplemento di rapporto di gara del Commissario di Campo prendeva il provvedimento indicato in epigrafe nei confronti del calciatore Strano Giovanni Luca per contegno offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario e per grave atto spregevole nei confronti dello stesso, prima dell’inizio della gara.
La società ASD Ragusa calcio ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo perché lo ritiene sproporzionato rispetto quanto realmente accaduto e ne chiede una riduzione.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, e esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
preliminarmente che sarebbe stato il caso che il Commissario di Campo avesse segnalato all’arbitro il comportamento tenuto dal calciatore Strano Giovanni Luca, che la società ASD Ragusa Calcio non nasconde che il proprio calciatore si è lasciato andare ad un comportamento che va certamente censurato, ma atteso che dal rapporto del Commissario di Campo, non si evince se l’atto spregevole assunto dal calciatore Strano Giovanni Luca si sia concretizzato in tutta la sua interezza si ritiene di determinare la squalifica come da dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare a tre le giornate di squalifica per il calciatore Strano Giovanni Luca
Senza addebito della relativa tassa reclamo.
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