COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD DUE TORRI (Me) – Avverso squalifica del calciatore Spinella Massimiliano per 3 gare e sanzione a carico della società di Euro 300,00- Campionato Eccellenza girone B gara Due Torri – Milazzo del 25 Gennaio 2009 – C.U. 214LND del 29 Gennaio 2009 Procedimento 138/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°221 del 05/02/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD DUE TORRI (Me) – Avverso squalifica del calciatore Spinella Massimiliano per 3 gare e sanzione a carico della società di Euro 300,00- Campionato Eccellenza girone B gara Due Torri – Milazzo del 25 Gennaio 2009 – C.U. 214LND del 29 Gennaio 2009
Procedimento 138/A
La Società ASD Due Torri ha inoltrato appello avverso le sanzioni in epigrafe sostenendo che il calciatore Spinella Massimiliano non si è reso assolutamente protagonista del fatto contestato e che gli irregolari comportamenti addebitati ai sostenitori della Società Due Torri non sono avvenuti nell’entità descritta dal Commissario di Campo ma in maniera più lieve e priva di violenze verbali e materiali.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali di gara, rilevato che le sanzioni in argomento sono consegnati alla sola indicazione del Commissario dui Campo e non sono state rilevate né dall’arbitro né dai suoi assistenti, evidenziato che l’irregolare comportamento addebitato al calciatore Spinella Massimiliano non da indicazione né delle modalità, né delle motivazioni, né delle conseguenze del gesto contestato, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare a due le giornate di squalifica del calciatore Spinella Massimiliano e di infliggere alla società Due Torri l’ammenda di Euro 150,00
Senza addebito della relativa tassa reclamo.
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