COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 120 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dalla Polisportiva Maglianese avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato il sig. Rotelli Riccardo per 3 gare. C.U. n° 39 del 22.01.2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 120 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dalla Polisportiva Maglianese avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato il sig. Rotelli Riccardo per 3 gare. C.U. n° 39 del 22.01.2009. Il Giudice Sportivo squalificava per tre gare il giocatore Rotelli Riccardo per condotta violenta verso un calciatore avversario. Il fatto accadeva in occasione della gara Maglianese – Amiata del 18.01.2009. Avverso tale provvedimento propone reclamo la Polisportiva Maglianese, fornendo la propria versione dell'accaduto. Riferisce, la reclamante, di un contatto – evidentemente fortuito – fra i due calciatori; il portiere sarebbe stato “urtato” dal Rotelli che rientrava verso centrocampo. Probabilmente, evidenzia la società, il Direttore di gara ha male interpretato l'accaduto. Conclude, la Maglianese, con la richiesta di riduzione della squalifica non dovendosi annoverare la condotta del Rotelli come “violenta”. Nel supplemento di rapporto richiesto all'arbitro da questo Collegio, questi ha ribadito senza ombra di dubbio alcuno che si sia trattato di condotta violenta verso il portiere avversario (calcio da tergo a gioco fermo, senza conseguenze). Il reclamo non merita accoglimento. Come già questa Commissione ha più volte evidenziato, le condotte violente vengono sanzionate, in base alle Carte Federali, con una squalifica minima di tre giornate. Laddove a fronte del gesto vi fossero state conseguenze, è verosimile che il Primo Giudice avrebbe comminato una sanzione più grave. Ne consegue che laddove viene acclarato che si tratti di condotta violenta, la sanzione di tre gare di squalifica deve ritenersi la sanzione minima applicabile. Nella fattispecie, pertanto, quanto comminato dal Giudice Sportivo appare congruo, equo, e conforme al Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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