COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 063 Stagione Sportiva 2008 – 2009 Gara Ricortola – Pontremoli (7-0) Del 1/11/08.Campionato Juniores Provinciali. In C.U. N.19 Del 6/11/08 Del. Prov. Massa – Carrara. Squalifica Fino Al 6/3/09 Del Calciatore Mazzilli Davide (Pontremoli)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 063 Stagione Sportiva 2008 – 2009 Gara Ricortola – Pontremoli (7-0) Del 1/11/08.Campionato Juniores Provinciali. In C.U. N.19 Del 6/11/08 Del. Prov. Massa – Carrara. Squalifica Fino Al 6/3/09 Del Calciatore Mazzilli Davide (Pontremoli) Il Quale “Espulso Per Offese Al D.G. da una distanza di circa 2 metri faceva il gesto di sputare all’indirizzo dello stesso ma, a causa di una salivazione scarsa, lo sputo gli rimaneva sulle labbra ed il mento. Reiterava le offese all’uscita del D.G. dagli spogliatoi.” Reclama la società Pontremoli avverso la sanzione inflitta al proprio tesserato non contestando le offese rivolte al D.G. cercando tuttavia di stigmatizzare il gesto dello sputo giustificandolo come un atto di stizza in occasione dei fatti avvenuti in campo. Chiede una riduzione della squalifica. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. La non contestazione delle offese rivolte dal calciatore al D.G. focalizza l’attenzione del Collegio giudicante sul gesto dello sputo. Il fatto è incontrovertibile ed è sicuramente avvenuto così come riportato dall’arbitro. Giova evidenziare come alcuna rilevanza può essere attribuita alla motivazione del predetto addotta dalla reclamante, in quanto la sanzione deve essere posta in relazione e commisurata nel suo ammontare, in virtù del fatto storico e non dei motivi che hanno indotto l’agente a porre in essere il proprio gesto. Dal punto di vista dell’entità della sanzione inflitta al tesserato, la stessa appare congrua rispetto ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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